Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012.

Priimta 2012-10-25 · ECLI:EU:C:2012:664 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-133/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-10-25
ECLI
ECLI:EU:C:2012:664
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 ottobre 2012 (*1)

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Azione di accertamento negativo (“negative Feststellungsklage”) — Diritto del presunto autore di un fatto lesivo di citare l’eventuale parte lesa dinanzi al giudice del luogo in cui il fatto sia asseritamente avvenuto o rischi di prodursi al fine di accertare l’inesistenza di una responsabilità da illecito civile doloso»

Nella causa C-133/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 1 o febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2011, nel procedimento

Folien Fischer AG,

Fofitec AG

contro

Ritrama SpA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-J. Kasel e M. Safjan (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 aprile 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».
«Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».
«Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)».
«È opportuno garantire la continuità tra la [Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 ) come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri alla convenzione medesima (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)] e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte (...)».
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che il foro dell’illecito possa essere invocato anche ai fini dell’esperimento di un’azione di accertamento negativo con la quale il potenziale autore del danno chieda di dichiararsi che al potenziale danneggiato non spetti alcuna azione da atto illecito (nel caso in esame: violazione di norme del diritto della concorrenza) derivante da una determinata situazione di fatto».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Osservazioni preliminari

La sfera di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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