Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2012.

Priimta 2012-06-07 · ECLI:EU:C:2012:324 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-615/10
Teismas
Court of Justice
Data
2012-06-07
ECLI
ECLI:EU:C:2012:324
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotTeisėjasA. PrechalTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasC. ToaderTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C-615/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) con decisione del 13 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2010, nel procedimento promosso da

Insinööritoimisto InsTiimi Oy,

con l’intervento di:

Puolustusvoimat,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dal sig. L. Bay Larsen (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatto salvo l’articolo 296 del Trattato [CE]».
«1. Le disposizioni del (…) trattato [CE] non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

«Le disposizioni dell’articolo [296], paragrafo 1 b) del Trattato [CE] si applicano alle armi, alle munizioni e al materiale bellico enumerati in appresso, comprese le armi concepite per l’uso dell’energia nucleare:

(...)

(...)

«Ai fini della presente direttiva, per materiale militare si dovrebbero intendere in particolare i tipi di prodotti compresi [nell’elenco] del Consiglio del 15 aprile 1958 (…). Tale elenco comprende solo materiale progettato, sviluppato e prodotto a fini specificamente militari (…). Ai fini della presente direttiva, i “materiali militari” dovrebbero comprendere anche prodotti che, sebbene originariamente concepiti per uso civile, sono successivamente adattati a fini militari ed impiegati come armi, munizioni o materiale bellico».

Il diritto finlandese

«Questa legge non si applica agli appalti:

1) che devono essere mantenuti segreti o la cui esecuzione richiede il rispetto di specifiche misure di sicurezza stabilite per legge o quando gli essenziali interessi di sicurezza dello Stato lo richiedono;

2) il cui oggetto sia destinato a fini prevalentemente militari (...) (...)».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se la direttiva [2004/18], tenendo conto dell’articolo 10 della medesima, dell’articolo [296], paragrafo 1, lettera b), [CE] e dell’elenco (…) del Consiglio del 15 aprile 1958, sia applicabile ad un appalto, per il resto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva, quando secondo l’ente aggiudicatore l’oggetto dell’appalto è destinato a fini specificamente militari, ma per lo stesso oggetto esistono applicazioni tecniche sul mercato civile largamente simili».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE, deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro ad esentare dalle procedure previste da detta direttiva un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa per l’acquisto di materiale che, sebbene destinato a fini specificamente militari, presenta altresì possibilità di applicazioni civili largamente simili, unicamente quando tale materiale, per le proprie caratteristiche, può essere considerato come specialmente progettato e sviluppato, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per i suddetti fini. Questo aspetto deve essere verificato dal giudice del rinvio.

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