Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013.

Priimta 2013-07-18 · ECLI:EU:C:2013:518 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-584/10
Teismas
Court of Justice
Data
2013-07-18
ECLI
ECLI:EU:C:2013:518
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasM. BergerTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 luglio 2013 (*1)

«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talebani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inclusa in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite — Inclusione del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritti della difesa — Principio della tutela giurisdizionale effettiva — Principio di proporzionalità — Diritto al rispetto della proprietà — Obbligo di motivazione»

Nelle cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P,

aventi ad oggetto tre impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 10 dicembre 2010,

Commissione europea , rappresentata inizialmente da P. Hetsch, S. Boelaert, E. Paasivirta e M. Konstantinidis, successivamente da L. Gussetti, S. Boelaert, E. Paasivirta e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato inizialmente da E. Jenkinson, successivamente da S. Behzadi-Spencer, in qualità di agenti, assistite da J. Wallace, QC, D. Beard, QC, e M. Wood, barrister,

ricorrenti,

sostenuti da:

Repubblica di Bulgaria , rappresentata da B. Zaimov, T. Ivanov e E. Petranova, in qualità di agenti;

Repubblica italiana , rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Granducato di Lussemburgo , rappresentato da C. Schiltz, in qualità di agente;

Ungheria , rappresentata da M. Fehér, K. Szíjjártó e K. Molnár, in qualità di agenti;

Regno dei Paesi Bassi , rappresentato da C. Wissels e M. Bulterman, in qualità di agenti;

Repubblica slovacca , rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente;

Repubblica di Finlandia , rappresentata da H. Leppo, in qualità di agente,

intervenienti nelle impugnazioni (C-584/10 P e C-595/10 P),

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da M. Bishop, E. Finnegan e R. Szostak, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da:

Repubblica di Bulgaria , rappresentata da B. Zaimov, T. Ivanov e E. Petranova, in qualità di agenti;

Repubblica ceca , rappresentata da K. Najmanová, E. Ruffer, M. Smolek e D. Hadroušek, in qualità di agenti;

Regno di Danimarca , rappresentato da L. Volck Madsen, in qualità di agente;

Irlanda , rappresentata inizialmente da D. O’Hagan, successivamente da da E. Credon, in qualità di agenti, assistiti da N. Travers, BL, e P.Benson, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Regno di Spagna , rappresentato da M. Muñoz Pérez e N. Díaz Abad, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Repubblica italiana , rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Granducato di Lussemburgo , rappresentato da C. Schiltz, in qualità di agente;

Ungheria , rappresentata da M. Fehér, K. Szíjjártó e K. Molnár, in qualità di agenti;

Regno dei Paesi Bassi , rappresentato da C. Wissels e M. Bulterman, in qualità di agenti;

Repubblica d’Austria , rappresentata da C. Pesendorfer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Repubblica slovacca , rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente;

Repubblica di Finlandia , rappresentata da H. Leppo, in qualità di agente,

intervenienti nell’impugnazione (C-593/10 P),

procedimenti in cui le altre parti sono:

Yassin Abdullah Kadi , rappresentato da D. Vaughan, QC, V. Lowe, QC, J. Crawford, SC, M. Lester e P. Eeckhout, barristers, G. Martin, solicitor, nonché da C. Murphy,

ricorrente in primo grado,

Repubblica francese , rappresentata da E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas, A. Adam e E. Ranaivoson, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e M. Berger, presidenti di sezione, U. Lõhmus, E. Levits, A. Arabadjiev, C. Toader, J.-J. Kasel, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La Carta delle Nazioni Unite

Le azioni del Consiglio di Sicurezza contro il terrorismo internazionale e l’attuazione di queste azioni da parte dell’Unione

Fatti

La causa da cui è scaturita la sentenza Kadi

Il seguito dato dalle istituzioni dell’Unione alla sentenza Kadi e il regolamento controverso

«L’individuo Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (...) risponde ai requisiti per l’iscrizione ad opera del [comitato per le sanzioni] in ragione dei suoi atti consistenti: a) nel partecipare al finanziamento, all’organizzazione, alla facilitazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o di attività in associazione con la rete Al-Quaeda, Osama bin Laden o i Talebani, o qualsiasi cellula, filiale o emanazione o qualsiasi gruppo dissidente, a loro nome, per loro conto o per il loro sostegno; b) nel fornire, vendere o trasferire armamenti e materiali connessi ai medesimi; c) nel provvedere al reclutamento per conto degli stessi; d) nel sostenere, in qualsiasi altro modo, atti commessi da questi ultimi o attività cui questi si dedicano [v. risoluzione 1822 (2008) del Consiglio di sicurezza, paragrafo 2].

Qadi ha ammesso di essere un membro fondatore della Fondazione Muwafaq e di dirigerne le attività. La Fondazione Muwafaq ha sempre funzionato sotto l’egida dell’Ufficio afghano [Makhtab al-Khidamat] (QE.M.12.01.), organizzazione fondata da Abdullah Azzam e Osama bin Laden [Usama Muhammed Awad bin Laden] (QI.B.8.01.) e precursore di Al-Quaeda (QE.A.4.01.). Dopo la dissoluzione dell’Ufficio afghano, all’inizio del giugno 2001 e dopo la sua aggregazione ad Al-Quaeda, varie organizzazioni non governative, che vi erano in precedenza associate, in particolare la Fondazione Muwafaq, si sono anch’esse allineate ad Al-Quaeda.

Nel 1992 Qadi ha affidato a Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (QI.A.25.01.) la direzione degli uffici europei della Fondazione Muwafaq. A metà degli anni ’90, Al-Ayadi dirigeva inoltre l’ufficio della Fondazione Muwafaq in Bosnia-Erzegovina. Qadi ha reclutato Al-Ayadi su raccomandazione del celebre finanziatore di Al-Quaeda, Wa’el Hamza Abd al-Fatah Julaidan (QI.J.79.02.), che ha combattuto a fianco di Osama bin Laden in Afghanistan negli anni ’80. Al momento della sua nomina ad opera di Qadi all’incarico di direttore della Fondazione Muwafaq per l’Europa, Al-Ayadi agiva sulla base di accordi con Osama bin Laden. Al-Ayadi era uno dei principali dirigenti del Fronte Islamico Tunisino, si è recato in Afghanistan all’inizio degli anni ’90 per seguire un addestramento paramilitare, quindi si è recato in Sudan, con altre persone, per incontrare Osama bin Laden, con cui essi hanno stipulato un accordo ufficiale riguardante l’accoglienza e la formazione di tunisini. Essi hanno incontrato Osama bin Laden una seconda volta e si sono accordati affinché i collaboratori di bin Laden in Bosnia-Erzegovina accogliessero i combattenti tunisini venuti dall’Italia.

Nel 1995 il dirigente di Al-Gama’at al Islamiyya, Talad Fuad Kassem, ha dichiarato che la Fondazione Muwafaq aveva fornito un appoggio logistico e finanziario ad un battaglione di combattenti in Bosnia-Erzegovina. A metà degli anni ’90 la Fondazione Muwafaq ha contribuito al sostegno finanziario fornito ai fini dell’attività terroristica di tali combattenti, nonché al traffico d’armi proveniente dall’Albania e destinato alla Bosnia-Erzegovina. Una parte del finanziamento di tali attività è stata fornita da Osama bin Laden.

Qadi era inoltre uno dei principali azionisti della Depozitna Banka, con sede in Sarajevo e attualmente chiusa, ove Al-Ayadi esercitava altresì talune funzioni e rappresentava gli interessi di Qadi. In tale banca hanno forse avuto luogo riunioni dedicate alla preparazione di un attentato contro uno stabilimento americano in Arabia Saudita.

Qadi era inoltre proprietario in Albania di varie società che trasmettevano capitali ad estremisti ovvero attribuivano a questi posizioni che consentivano loro di controllare i capitali delle società in questione. Fino a cinque società appartenenti a Qadi in Albania hanno ricevuto capitali circolanti versati da bin Laden».

«(3)

Per conformarsi alla sentenza [Kadi] la Commissione ha trasmesso una sintesi che illustra [la motivazione addotta] dal comitato per le sanzioni al sig. Kadi (...), offrendo [al medesimo] la possibilità di presentare osservazioni in proposito affinché [potesse] esprimere il [suo] punto di vista.

(...)

«Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Nato il 23.2.1955 al Cairo (Egitto); Nazionalità: saudita. Numero di passaporto: a) B 751550, b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scade l’11.1.2009); altre informazioni: Gedda, Arabia Saudita».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

Sulla domanda di riapertura della fase orale

Sulle impugnazioni

Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto per il mancato riconoscimento dell’immunità giurisdizionale del regolamento controverso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo e terzo motivo, vertenti, rispettivamente, su errori di diritto in merito al grado di intensità del controllo giurisdizionale definito nella sentenza impugnata e su errori commessi dal Tribunale nell’esame dei motivi di annullamento fondati sulla violazione dei diritti della difesa, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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