Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 novembre 2010.

Priimta 2010-11-25 · ECLI:EU:C:2010:717 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-429/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-11-25
ECLI
ECLI:EU:C:2010:717
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasA. ÓcaoimhGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑429/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Halle (Germania), con decisione 30 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2009, nella causa

Günter Fuß

contro

Stadt Halle,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La direttiva 93/104

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro».

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; (…)».

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

1) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;

2) la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».

«1. a) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 23 novembre 1996 o provvedono affinché, al più tardi entro tale data, le parti sociali applichino consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva.

b) i) Tuttavia, ogni Stato membro ha la facoltà di non applicare l’articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a condizione che assicuri, mediante le misure necessarie prese a tale scopo, che:

La direttiva 2003/88

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e (…)».

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali».

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;

b) la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».

«Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l’articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a condizione che assicurino, mediante le necessarie misure a tale scopo, che:

a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all’articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso del lavoratore all’esecuzione di tale lavoro;

b) nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro;

c) il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro;

d) i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti che possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro;

e) il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, dia loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori all’esecuzione di un lavoro che superi le 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all’articolo 16, lettera b)».

La normativa nazionale

«La durata ordinaria del lavoro dei dipendenti occupati in lavori a turno e la cui attività settimanale si svolge principalmente nel servizio di guardia è mediamente di 54 ore (...)».
«La durata ordinaria settimanale del lavoro dei pubblici dipendenti è pari a 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, nella media annuale».
«1. Fatto salvo il rispetto dei principi generali di sicurezza e di protezione della salute, la durata del lavoro a turni può superare la durata media ordinaria settimanale di cui all’art. 2, n. 1, se le persone interessate vi acconsentono e il datore di lavoro ne fornisce la prova.

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se dalla direttiva [2003/88] derivino diritti a compensazione, qualora il datore di lavoro (pubblico) abbia fissato un orario lavorativo che supera i limiti stabiliti dall’art. 6, lett. b), della direttiva [2003/88].

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tale diritto derivi dalla mera violazione della direttiva [2003/88], oppure se la normativa [dell’Unione] lo subordini a requisiti ulteriori, quali ad esempio una domanda al datore di lavoro di riduzione dell’orario lavorativo o un suo comportamento colpevole nella fissazione dell’orario di lavoro.

3) Nell’ipotesi in cui sussista un diritto accessorio, occorre allora domandarsi se esso consista in un riposo compensativo o in un’indennità pecuniaria, e quali siano i criteri individuati dalla normativa [dell’Unione] per la determinazione del quantum di tale diritto.

4) Se siano direttamente applicabili i periodi di riferimento di cui all’art. 16, lett. b), e/o all’art. 19, secondo comma, della direttiva [2003/88] in un caso come quello di specie, in cui la normativa nazionale si limita a stabilire una durata del lavoro che supera quella massima fissata dall’art. 6, lett. b), della direttiva [2003/88], senza prevedere alcuna compensazione. Qualora si ammetta l’applicabilità diretta, occorre determinare se, ed eventualmente come, debba procedersi alla compensazione nel caso in cui il datore di lavoro non vi provveda entro la scadenza del periodo di riferimento.

5) Come debbano risolversi le prime quattro questioni per il periodo di vigenza della direttiva [93/104]».

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla condizione relativa alla sussistenza della colpevolezza del datore di lavoro

Sulla condizione relativa all’obbligo di presentare previa domanda al datore di lavoro

Sulla terza e quarta questione

Sulla quinta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, che ha svolto, in qualità di vigile del fuoco impiegato in un servizio di pronto intervento rientrante nel settore pubblico, un orario di lavoro caratterizzato da una durata media settimanale superiore a quella prevista dall’art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, può avvalersi del diritto dell’Unione per far dichiarare la responsabilità delle autorità dello Stato membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione di tale disposizione.

2) Il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che:

3) Il risarcimento, a carico delle autorità degli Stati membri, dei danni che questi ultimi hanno cagionato ai singoli violando il diritto dell’Unione deve essere adeguato al danno subito. In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, da un lato, se il danno subito da un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, a causa della violazione di una norma del diritto dell’Unione debba essere risarcito mediante la concessione a quest’ultimo di tempo libero aggiuntivo ovvero di un’indennità pecuniaria, nonché, dall’altro, le regole relative alla modalità di calcolo di tale risarcimento. I periodi di riferimento previsti dagli artt. 16‑19 della direttiva 2003/88 sono privi di pertinenza a tale riguardo.

4) Le soluzioni alle questioni poste dal giudice del rinvio sono identiche, indipendentemente dalla circostanza che i fatti di cui alla causa principale siano soggetti alle disposizioni della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, o a quelle della direttiva 2003/88.

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