Sentenza della Corte (grande sezione) dell'8 marzo 2011.

Priimta 2011-03-08 · ECLI:EU:C:2011:125 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-240/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-03-08
ECLI
ECLI:EU:C:2011:125
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjas · pranešėjasJ.-C. BonichotTeisėjasK. SchiemannTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasA. RosasTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasM. SafjanTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑240/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) con decisione 22 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2009, nella causa

Lesoochranárske zoskupenie VLK

contro

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (relatore), K. Schiemann e D. Šváby, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

«1. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l’interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell’autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.

Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l’autorità pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per iscritto almeno quando l’accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo.

a) che vantino un interesse sufficiente o in alternativa

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

(…)».

«4. Ogni organizzazione di cui all’articolo 17 che diventi Parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti della presente convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.

Il diritto dell’Unione

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

«Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la [convenzione di Aarhus]. Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea».
«(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la [convenzione di Aarhus]. Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.

(…)

(9) L’articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull’accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell’articolo 6 della convenzione. (…)

(11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [GU L 175, pag. 40], e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento [GU L 257, pag. 26], dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Aarhus, in particolare con l’articolo 6 e con l’articolo 9, paragrafi 2 e 4».

«(4) Secondo la convenzione di Aarhus, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.

(5) In virtù del Trattato e, in particolare, dell’articolo 175, paragrafo 1, la Comunità è competente, insieme agli Stati membri, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 174 del Trattato.

(6) La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno firmato la convenzione di Aarhus nel 1998 e da allora si sono attivamente impegnati per assicurarne l’approvazione. Nel frattempo è in corso l’adeguamento della pertinente normativa comunitaria alla convenzione.

(7) L’obiettivo della convenzione di Aarhus, quale definito all’articolo 1 della stessa, è coerente con gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale enunciati all’articolo 174 del Trattato, ai sensi del quale la Comunità, che ha competenza condivisa con i suoi Stati membri, ha già adottato un’esauriente normativa che evolve costantemente e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo della convenzione, non solo da parte delle proprie istituzioni, ma anche da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri».

«È approvata a nome della Comunità la [convenzione di Aarhus]».

Il diritto slovacco

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se sia possibile riconoscere all’art. 9 della [convenzione di Aarhus], in particolare al suo n. 3, alla luce dell’obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, che è quello di riformare il concetto classico di legittimazione attiva riconoscendo la posizione di parte processuale anche al pubblico, ovvero al pubblico interessato, il “self executing effect” dei trattati internazionali, considerato che l’Unione europea ha aderito a detta Convenzione il 17 febbraio 2005, ma ancora non ha adottato norme che la traspongano nell’ordinamento comunitario.

2) Se sia possibile riconoscere all’art. 9 della convenzione di Aarhus, in particolare al suo n. 3, ormai integrato nell’ordinamento comunitario, l’applicabilità o l’efficacia dirette del diritto comunitario conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia.

3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se sia possibile interpretare l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus, alla luce dell’obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, nel senso che per “att[o] delle pubbliche autorità” deve intendersi anche l’adozione di una decisione; vale a dire, se il diritto del pubblico di partecipare a un procedimento giurisdizionale comprenda anche il diritto di contestare le decisioni di un’autorità pubblica la cui illegittimità si ripercuota sull’ambiente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sulla prima e sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 9, n. 3, della convenzione [UNECE] sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, non ha efficacia diretta nel diritto dell’Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, quale il Lesoochranárske zoskupenie VLK, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.