Sentenza della Corte (grande sezione) del 4 maggio 2010.

Priimta 2010-05-04 · ECLI:EU:C:2010:243 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-533/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-05-04
ECLI
ECLI:EU:C:2010:243
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasC. ToaderTeisėjasK. SchiemannTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. SafjanTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑533/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 28 novembre 2008, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2008, nella causa

TNT Express Nederland BV

contro

AXA Versicherung AG ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalle sigg.re R. Silva de Lapuerta e C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), J.-J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 novembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

«La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».
«Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile».
«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati (…).

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. (…)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido (…)».

«Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) l’arbitrato».

«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

«Le decisioni non sono riconosciute:

1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto; (…)».

«1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.
«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».
«1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 (...) rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. (…)
«1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l’articolo 26 del presente regolamento;

b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni».

La CMR

«1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un’indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta.

(…)

(…)

(…)».

«1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

a) il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o

b) si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici.

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se l’art. 71, n. 2, initio e lett. b), secondo capoverso, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso:

a) nel senso che il regime di riconoscimento ed esecuzione del regolamento n. 44/2001 soggiace al regime della convenzione relativa a una materia particolare solo se il regime di tale convenzione fa valere l’esclusività, oppure

b) nel senso che, in caso di applicabilità simultanea delle condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della convenzione relativa a una materia particolare e di quelle del regolamento n. 44/2001, le condizioni di tale convenzione devono sempre trovare applicazione e quelle del regolamento n. 44/2001 devono essere disapplicate, anche qualora la convenzione relativa a una materia particolare non faccia valere efficacia esclusiva nei confronti di altre disposizioni internazionali di riconoscimento ed esecuzione.

2) Se la Corte, al fine di evitare decisioni divergenti riguardo al concorso [di norme] di cui alla prima questione, sia competente ad interpretare – in modo vincolante per i giudici degli Stati membri – la [CMR], nei limiti in cui essa riguarda la materia di cui all’art. 31 di quella Convenzione.

3) Nel caso in cui la seconda questione venga risolta in senso affermativo, ed anche la prima questione, lett. a), venga risolta in tal senso, se il regime di riconoscimento e di esecuzione di cui all’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR, debba essere interpretato nel senso che esso non fa valere esclusività e lascia spazio all’applicazione di altre disposizioni di esecuzione internazionali, che consentono il riconoscimento o l’esecuzione, come il regolamento n. 44/2001. Nel caso in cui la Corte risolva in senso affermativo la prima questione, lett. b), ed inoltre risolva in senso affermativo anche la seconda questione, lo Hoge Raad (...) solleva ancora le seguenti tre questioni:

4) Se l’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR consenta al giudice dello Stato richiesto, in caso di un’istanza di esecutività, di esaminare se il giudice dello Stato di origine fosse internazionalmente competente a conoscere la controversia.

5) Se l’art. 71, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso nel senso che, in caso di concorso del regime di litispendenza della CMR con quello del regolamento n. 44/2001, il regime di litispendenza della CMR prevalga su quello del regolamento n. 44/2001.

6) Se nella causa in esame la declaratoria richiesta nei Paesi Bassi e il risarcimento dei danni chiesto in Germania riguardino la “stessa controversia”, ai sensi dell’art. 31, n. 2, della CMR».

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari

«1. La presente Convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.

a) la presente Convenzione non osta a che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte della medesima (…);

b) le decisioni emesse in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti a norma della presente Convenzione. Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato d’origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. (…)

(…)».

Sull’interpretazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001

Sull’interpretazione dell’art. 31 della CMR

Sulla seconda questione

Sulle questioni terza, quarta e sesta

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 71 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in una causa come quella principale, le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all’art. 31, n. 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, e la norma relativa alla forza esecutiva enunciata all’art. 31, n. 3, di tale convenzione, si applicano, a condizione che esse presentino un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli, e assicurino, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da detto regolamento, la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione (favor executionis).

2) La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a interpretare l’art. 31 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, come modificata.

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