Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2010.

Priimta 2010-10-21 · ECLI:EU:C:2010:620 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-467/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-10-21
ECLI
ECLI:EU:C:2010:620
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑467/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con ordinanza 15 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2008, nel procedimento

Padawan SL

contro

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE),

con l’intervento di:

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),

Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes – Sociedad de Gestión de España (AIE),

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La direttiva 2001/29

«(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. (…) (…)

(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (…)

(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione. (…)

(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento. (…)

(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. (…)

(39) All’atto dell’applicazione dell’eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l’uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione».

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(…)

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati».

«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
«3. Ai fini della presente direttiva, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, e tutti i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione.

Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del beneficiario di un’eccezione di una limitazione prevista in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell’eccezione o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.

(…)».

La normativa nazionale

«All’autore spetta l’esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento della propria opera in ogni forma e, in particolare, dei diritti di riproduzione (…), atti [di riproduzione] che non potranno essere realizzati senza la sua autorizzazione, fatti salvi i casi previsti dalla presente legge».
«Per riproduzione si intende la fissazione, diretta o indiretta, provvisoria o permanente, con qualsivoglia mezzo e sotto qualsivoglia forma, totale o parziale, dell’opera che consenta la sua comunicazione e la realizzazione di copie».
«Non è soggetta ad autorizzazione dell’autore la riproduzione, su qualsivoglia supporto, di opere già divulgate, qualora essa venga realizzata da persona fisica a fini privati sulla base di opere cui abbia avuto accesso legalmente, sempreché la copia non costituisca oggetto di utilizzazione collettiva o a fini di lucro, fatto salvo l’equo compenso previsto dall’art. 25 (…)».
«1. La riproduzione realizzata esclusivamente per uso privato, mediante dispositivi o strumenti tecnici non tipografici, di opere divulgate in forma di libri o pubblicazioni che siano ad essi assimilate dalla normativa vigente, nonché di fonogrammi, videogrammi o di altri supporti sonori, visivi o audiovisivi, dà luogo ad un compenso equo ed unico per ognuna delle tre modalità di riproduzione menzionate, a favore dei soggetti indicati al n. 4, lett. b), al fine di remunerare i diritti di proprietà intellettuale che cessano di essere percepiti per effetto di tale riproduzione (…)

(…)

a) Debitori: i fabbricanti stabiliti in Spagna, qualora operino quali distributori commerciali, nonché i soggetti che acquistino al di fuori del territorio spagnolo, ai fini della loro distribuzione commerciale o della loro utilizzazione sul territorio medesimo, degli apparecchi, dispositivi e supporti materiali di cui al precedente n. 2. I distributori, grossisti e rivenditori al dettaglio, che acquistino successivamente tali apparecchi, dispositivi e supporti materiali, sono tenuti al pagamento del compenso in solido con i debitori che abbiano loro fornito tali merci, salvo che essi provino di aver effettivamente versato il compenso, fatte salve le disposizioni di cui ai nn. 14, 15 e 20.

b) Creditori: gli autori delle opere sfruttate pubblicamente in una qualsivoglia forma tra quelle indicate al n. 1, congiuntamente, a seconda dei casi e delle modalità di riproduzione, con gli editori, i produttori di fonogrammi e di videogrammi nonché gli artisti interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano state fissate su tali fonogrammi e videogrammi».

a) il pregiudizio effettivamente arrecato ai titolari di diritti di proprietà intellettuale per effetto delle riproduzioni di cui al n. 1, fermo restando che se il pregiudizio causato al titolare è minimo, non può far sorgere un obbligo di pagamento;

b) il grado di utilizzazione degli apparecchi, dispositivi e supporti materiali ai fini della realizzazione delle riproduzioni di cui al n. 1;

c) la capacità di memorizzazione di tali apparecchi, dispositivi e supporti materiali;

d) la qualità delle riproduzioni;

e) la disponibilità, il grado di applicazione e l’efficacia delle misure tecnologiche indicate all’art. 161;

f) la durata di conservazione delle riproduzioni;

g) la necessaria proporzionalità, dal punto di vista economico, tra gli importi dei compensi applicabili ai singoli dispositivi o apparecchi ed il prezzo di vendita medio al consumatore finale».

«L’obbligo di versamento del compenso sorge in presenza delle seguenti circostanze:

a) Per i produttori, qualora operino in qualità di distributori, e per i soggetti che acquistino dispositivi, apparecchi e supporti materiali al di fuori dal territorio spagnolo ai fini della loro distribuzione commerciale sul territorio medesimo, nel momento in cui il trasferimento della proprietà viene effettuato dal debitore o, eventualmente, nel momento della cessione dell’utilizzazione o del godimento di uno qualsiasi dei detti dispositivi, apparecchi e supporti materiali.

b) Per i soggetti che acquistino dispositivi, apparecchi e supporti materiali al di fuori del territorio spagnolo ai fini della loro utilizzazione sul territorio medesimo, al momento del loro acquisto».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se la nozione di “equo compenso” di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE implichi o meno un’armonizzazione, indipendentemente dalla facoltà attribuita agli Stati membri di scegliere il sistema di remunerazione che ritengano adeguato a rendere effettivo il diritto all’“equo compenso” spettante ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale lesi dall’adozione dell’eccezione per copia privata al diritto di riproduzione.

2) Se, indipendentemente dal sistema impiegato da ciascuno Stato membro per determinare l’equo compenso, tale sistema debba preservare un giusto equilibrio tra i soggetti coinvolti, ossia, da un lato, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale danneggiati dall’eccezione per copia privata, cui spetta tale compenso, e, dall’altro, i soggetti direttamente o indirettamente obbligati al pagamento; inoltre, se il motivo giustificativo a fondamento dell’equo compenso, cioè l’esigenza di ovviare al danno derivante dall’eccezione per copia privata, sia determinante ai fini del suddetto equilibrio.

3) Se, qualora uno Stato membro opti per un sistema di onere o prelievo gravante sugli apparecchi, sui dispositivi e sui materiali, tale onere (l’equo compenso per copia privata) debba essere necessariamente connesso , alla luce della finalità perseguita dall’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE e del contesto di tale disposizione, al presumibile uso di detti apparecchi e materiali per realizzare riproduzioni che fruiscono dell’eccezione per copia privata, con la conseguenza che l’applicazione dell’onere sarebbe giustificata quando può presumersi che gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale verranno utilizzati allo scopo di realizzare copie private, mentre non lo sarebbe nel caso contrario.

4) Se, qualora uno Stato membro opti per un sistema di “prelievo” per copia privata, l’applicazione indiscriminata del suddetto “prelievo” ad imprese e professionisti che chiaramente acquistino gli apparecchi e i supporti di riproduzione digitale per finalità estranee alla copia privata sia conforme alla nozione di “equo compenso”.

5) Se il sistema adottato dallo Stato spagnolo, vale a dire quello in base al quale il prelievo per copia privata è imposto indiscriminatamente su tutti gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale, sia in contrasto con la direttiva 2001/29/CE, difettando una corrispondenza adeguata tra l’equo compenso e la limitazione del diritto per copia privata che lo giustifica, posto che esso viene applicato in misura significativa a situazioni disomogenee in cui non sussiste la limitazione di diritti che è a fondamento del compenso economico».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sul merito

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle questioni terza e quarta

Sulla quinta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) La nozione di «equo compenso», di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta agli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità di tale equo compenso.

2) L’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l’equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale «giusto equilibrio» prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell’equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l’onere reale del finanziamento sugli utenti privati.

3) L’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29.

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