Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 gennaio 2010.

Priimta 2010-01-21 · ECLI:EU:C:2010:26 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-311/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-01-21
ECLI
ECLI:EU:C:2010:26
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasP. LindhTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ÓcaoimhGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 gennaio 2010 (*1)

«Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Normativa in materia di imposta sul reddito — Determinazione del reddito imponibile delle società — Società che si trovano in una situazione d’interdipendenza — Beneficio straordinario o senza contropartita che una società residente concede ad una società stabilita in un altro Stato membro — Aggiunta dell’importo del beneficio di cui trattasi agli utili propri della società residente che lo ha concesso — Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri — Lotta contro l’elusione fiscale — Prevenzione delle pratiche abusive — Proporzionalità»

Nel procedimento C-311/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de première instance de Mons (Belgio), con decisione 19 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Société de Gestion Industrielle SA (SGI)

contro

Stato belga,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas (relatore), U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2009,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo nazionale

«Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 54, qualora un’impresa con sede in Belgio conceda benefici straordinari o senza contropartita, questi sono sommati agli utili propri di detta impresa, a meno che i benefici siano considerati per determinare i redditi imponibili dei beneficiari.

Ferma restando la limitazione prevista al primo comma, sono sommati agli utili propri i benefici straordinari o senza contropartita che l’impresa concede:

1 o

ad un contribuente ai sensi dell’art. 227 nei confronti del quale l’impresa con sede in Belgio sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d’interdipendenza di qualsiasi genere;

2 o

ad un contribuente ai sensi dell’art. 227 o a uno stabilimento situato all’estero che, in virtù delle disposizioni della legislazione del paese ove sono stabiliti, non sono ivi assoggettati a un’imposta sul reddito o sono assoggettati a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello a cui è sottoposta l’impresa stabilita in Belgio;

3 o

ad un contribuente ai sensi dell’art. 227, il quale ha interessi comuni con il contribuente o con lo stabilimento di cui al n. 1 o al n. 2».

«Sono deducibili a titolo di spese professionali le spese che il contribuente ha effettuato o sostenuto durante il periodo imponibile per acquisire o mantenere redditi imponibili, e di cui l’esistenza e l’importo vengono dimostrati dal contribuente attraverso documenti o, se ciò non fosse possibile, tramite ogni altro mezzo di prova ammesso dal diritto comune, escluso il giuramento.

Sono considerate spese effettuate o sostenute durante il periodo imponibile quelle effettivamente corrisposte o sopportate durante questo periodo o che hanno acquisito la natura di debiti o di perdite comprovati e certi, e sono contabilizzate come tali».

«Non può essere effettuata alcuna deduzione per perdite di esercizio sulla parte degli utili o dei profitti derivanti da benefici straordinari o senza contropartita che il contribuente ha tratto, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o mediante qualsiasi mezzo, da un’impresa nei cui confronti sia collegato direttamente o indirettamente da vincoli d’interdipendenza».
«Le società straniere (…) che non hanno la sede sociale, lo stabilimento principale o la sede della direzione o amministrazione in Belgio».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’art. 43 (…) CE, in combinato disposto con l’art. 48 [CE] e, se del caso, con l’art. 12 [CE], osti a una normativa di uno Stato membro che, come quella in esame, comporta l’imposizione fiscale su un beneficio straordinario o senza contropartita in capo alla società residente belga che abbia concesso detto beneficio ad una società stabilita in un altro Stato membro, nei cui confronti la società belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d’interdipendenza, quando invece, sussistendo condizioni identiche, la società residente belga non può essere assoggettata a imposizione su un beneficio straordinario o senza contropartita qualora detto beneficio sia concesso ad un’altra società stabilita in Belgio, rispetto alla quale la società belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d’interdipendenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla libertà applicabile

Sull’esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento

Su una giustificazione della normativa di cui trattasi nella causa principale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 43 CE, in combinato disposto con l’art. 48 CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale un beneficio straordinario o senza contropartita viene assoggettato ad imposizione in capo alla società residente qualora quest’ultimo sia stato concesso ad una società stabilita in un altro Stato membro, nei confronti della quale tale prima società sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d’interdipendenza, quando invece una società residente non può essere assoggettata a imposizione su un beneficio siffatto qualora quest’ultimo sia stato concesso ad un’altra società residente, rispetto alla quale questa prima società sia collegata da tali vincoli. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare che la normativa di cui trattasi nella causa principale non ecceda quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, congiuntamente considerati.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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