Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 giugno 2009.

Priimta 2009-06-11 · ECLI:EU:C:2009:369 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-170/08
Teismas
Court of Justice
Data
2009-06-11
ECLI
ECLI:EU:C:2009:369
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasA. Borg BarthetGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 giugno 2009 (*1)

«Politica agricola comune — Carni bovine — Regolamento (CE) n. 795/2004 — Art. 3 bis — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Pagamento unico — Determinazione dell’importo di riferimento — Riduzioni ed esclusioni»

Nel procedimento C-170/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 16 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2008, nella causa

H. J. Nijemeisland

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano e A. Borg Barthet (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

Il regolamento n. 1782/2003

«Ammissibilità

«L’importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata a norma dell’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all’articolo 38.

(…)».

«Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002».

«In caso di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 durante il periodo di riferimento, gli importi di cui all’allegato VII sono quelli che sarebbero stati erogati prima dell’applicazione di detti articoli».

Il regolamento n. 795/2004

«Ettari determinati e animali accertati

Fatta salva l’applicazione dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il numero di ettari o di animali a fronte del quale un pagamento diretto è o dovrebbe essere stato concesso durante il periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di riferimento di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del medesimo regolamento, corrisponde al numero di ettari determinati e di animali accertati ai sensi dell’articolo 2, lettere r) e s), del regolamento (CE) n. 2419/2001, per ciascun pagamento diretto di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003».

«A norma dell’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti relativi ad un determinato periodo di riferimento sono quelli corrisposti o da corrispondere nello stesso periodo. L’allegato VII precisa che è opportuno tener conto delle riduzioni derivanti dall’applicazione di superfici di base, di massimali o di altre limitazioni quantitative. Ai fini della chiarezza, è pertanto opportuno precisare che le riduzioni e le esclusioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione non vanno prese in considerazione per tutti i pagamenti diretti di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, onde evitare che dette riduzioni e esclusioni applicate nello stesso periodo si ripetano. Occorre pertanto tener conto del numero di animali e di ettari determinati al momento in cui sono stati fissati i diritti all’aiuto, fatti salvi ulteriori controlli e l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio».

Il regolamento (CE) n. 2419/2001

«r)

“superficie determinata”: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;

Il regolamento (CE) n. 1254/1999

«Qualora la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE [(GU L 125, pag. 3)] del Consiglio o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente sia riscontrata, in base alle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE [(GU L 125, pag. 10)] del Consiglio, in un animale appartenente all’allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell’azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest’ultimo è escluso, per l’anno civile dell’accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell’infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall’anno di accertamento della recidiva».

La normativa nazionale

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se l’art. 3 bis del regolamento (CE) n. 795/2004, in combinato disposto con l’art. 2, lett. r) e s), del regolamento (CE) n. 2419/2001, debba essere interpretato nel senso che esso è inteso solo ad evitare che una riduzione o un’esclusione, applicate in forza del disposto del regolamento (CE) n. 2419/2001, riceva un carattere permanente, oppure se esso trova applicazione anche nel caso di riduzioni o esclusioni applicate in forza di altri regolamenti».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

Soluzione della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’art. 3 bis del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, deve essere interpretato nel senso che le riduzioni e le esclusioni fondate sul regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non devono essere prese in considerazione nel calcolo previsto all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’olandese.

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