Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2010.

Priimta 2010-04-29 · ECLI:EU:C:2010:230 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-160/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-04-29
ECLI
ECLI:EU:C:2010:230
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasT. von DanwitzGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑160/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 16 aprile 2008,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. M. Kellerbauer e D. Kukovec, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da:

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig. Y. De Vries, in qualità di agenti,

interveniente,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La direttiva 92/50

«Le amministrazioni assicurano la parità di trattamento tra i prestatori di servizi».
«Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell’allegato I A e servizi figuranti nell’allegato I B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell’allegato I A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato I B. In caso contrario l’appalto viene aggiudicato conformemente agli articoli 14 e 16».
«1. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi o espletato un concorso di progettazione inviano all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura d’aggiudicazione.

(…)».

La direttiva 2004/18

«a) Gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.

(…)

d) Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II. (…)».

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».
«Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell’allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all’articolo 23 e all’articolo 35, paragrafo 4».
«Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro.

(…)

Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell’allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell’avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. (…)

(...)».

Fatti

Contesto generale

Casi all’origine del ricorso

Land della Sassonia-Anhalt

Land della Renania settentrionale‑Vestfalia

Land della Bassa Sassonia

Land della Sassonia

Procedimento precontenzioso

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sui fatti asseriti

Sulla prassi contestata

Sulla violazione relativa al mancato rispetto della direttiva 92/50 o della direttiva 2004/18, nonché degli artt. 43 CE e 49 CE

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato alcun avviso relativo ai risultati delle procedure di affidamento degli appalti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, letto in combinato disposto con l’art. 16 di tale direttiva, oppure, dal 1° febbraio 2006, in forza dell’art. 22 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’art. 35, n. 4, di tale direttiva, nell’ambito dell’attribuzione di appalti di servizi pubblici di trasporto medico d’urgenza e di trasporto sanitario qualificato secondo il modello appaltizio nei Länder della Sassonia-Anhalt, della Renania settentrionale‑Vestfalia, della Bassa Sassonia e della Sassonia.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.

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