Sentenza della Corte (grande sezione) del 2 marzo 2010.

Priimta 2010-03-02 · ECLI:EU:C:2010:104 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-135/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-03-02
ECLI
ECLI:EU:C:2010:104
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasE. LevitsTeisėjasP. LindhTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasA. ÓcaoimhTeisėjasL. Bay LarsenGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑135/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisione 18 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2008, nella causa

Janko Rottmann

contro

Freistaat Bayern ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot, E. Levits e dalla sig.ra P. Lindh, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, A. Ó Caoimh (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 aprile 2009,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«La Conferenza dichiara che, ogniqualvolta nel Trattato che istituisce la Comunità europea si fa riferimento a cittadini degli Stati membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato. (...)».
«Le disposizioni della parte seconda del Trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti la cittadinanza dell’Unione conferiscono ai cittadini degli Stati membri diritti e tutela complementari come precisato nella parte stessa. Questi ultimi non si sostituiscono in alcun modo alla cittadinanza del singolo Stato. La questione se una persona abbia cittadinanza di uno Stato membro è definita esclusivamente in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato».

Le normative nazionali

La normativa tedesca

«Nessuno può essere privato della cittadinanza tedesca di cui sia in possesso. La perdita della cittadinanza può verificarsi soltanto in forza di una legge e, qualora intervenga contro la volontà dell’interessato, soltanto se questi non divenga apolide in virtù di tale fatto».
«Uno straniero stabilitosi in Germania può, a sua richiesta, ottenere la cittadinanza per naturalizzazione dal Land federale nel cui territorio egli si è stabilito, qualora:

1. (…)

(…)».

«(1) Un atto amministrativo illegittimo, quand’anche divenuto definitivo, può essere revocato in tutto o in parte con effetto ex nunc o ex tunc. (…)

(2) Un atto amministrativo illegittimo che concede una prestazione in danaro unica o continuativa oppure una prestazione in natura divisibile, ovvero che costituisce un presupposto per tali prestazioni, non può essere revocato qualora il beneficiario abbia confidato nel mantenimento dell’atto stesso ed il suo affidamento, previo confronto con l’interesse pubblico alla revoca dell’atto in questione, appaia meritevole di tutela. (…) Il beneficiario non può invocare il proprio legittimo affidamento qualora:

[In questi] casi, l’atto amministrativo è di norma revocato con effetto ex tunc».

La normativa austriaca

«Chiunque abbia ottenuto, a seguito di sua istanza, dichiarazione o espresso consenso, una cittadinanza straniera, incorre nella perdita della cittadinanza austriaca, salvo che egli sia stato preventivamente autorizzato a mantenerla».
«(1) Salvo contraria disposizione della presente legge federale, la cittadinanza può essere concessa ad uno straniero soltanto a condizione che questi:

(…)

(2) La cittadinanza non può essere concessa ad uno straniero nel caso in cui questi: (…)

(…)

(4) La condizione stabilita al paragrafo 1, punto 1, [nonché] l’impedimento alla concessione della cittadinanza di cui al paragrafo 2, punto 2, (...) non trovano applicazione:

(…)».

Il diritto internazionale

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

«1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

La Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia

«1. a) Ove la legislazione di uno Stato contraente preveda la possibilità di rinunciare alla cittadinanza, tale rinuncia non comporta per l’interessato la perdita della propria cittadinanza se non qualora egli ne possegga o acquisisca un’altra;

(…)

(…)

«1. Gli Stati contraenti non priveranno alcuna persona della sua cittadinanza qualora ciò abbia l’ effetto di renderla apolide.

a) qualora, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell’art. 7, sia consentito che taluno perda la propria cittadinanza;

b) qualora l’interessato abbia ottenuto tale cittadinanza mediante una falsa dichiarazione o qualsiasi altro atto fraudolento. (…)

La Convenzione europea sulla cittadinanza

«1. Spetta a ciascuno Stato stabilire, attraverso la propria legislazione, chi siano i suoi cittadini.
«Le norme sulla cittadinanza di ciascuno Stato contraente devono essere fondate sui seguente principi:

a. ogni persona ha diritto ad una cittadinanza;

b. occorre evitare l’apolidia;

c. nessuno può essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza;

(…)».

«1. Uno Stato contraente non può prevedere nella propria normativa nazionale la perdita della cittadinanza ipso iure o per sua iniziativa, tranne nei seguenti casi:

a) acquisizione volontaria di un’altra cittadinanza;

b) acquisizione della cittadinanza dello Stato contraente a seguito di atti fraudolenti, false dichiarazioni o dissimulazione di fatti rilevanti da parte del richiedente; (…).

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se il diritto comunitario osti alla conseguenza giuridica della perdita della cittadinanza dell’Unione (e dei diritti e delle libertà fondamentali ad essa associati), derivante dal fatto che la revoca, in sé legittima ai sensi del diritto nazionale (tedesco), di una naturalizzazione come cittadino di uno Stato membro (Germania) ottenuta con la frode produce l’effetto, in combinazione con la normativa nazionale sulla cittadinanza di un altro Stato membro (Austria), di rendere apolide l’interessato, come nella fattispecie è accaduto al ricorrente a seguito della mancata reviviscenza dell’originaria cittadinanza austriaca.

2) Nel caso in cui la prima questione sia risolta in senso affermativo, se lo Stato membro (...) che ha naturalizzato il cittadino dell’Unione e che intende revocare la naturalizzazione ottenuta in modo fraudolento debba, nel rispetto del diritto comunitario, astenersi totalmente o temporaneamente da tale revoca, qualora o fintanto che quest’ultima abbia come giuridica conseguenza (...) la perdita della cittadinanza dell’Unione (e dei diritti e delle libertà fondamentali ad essa associati), oppure se lo Stato membro (...) della precedente cittadinanza sia tenuto, nel rispetto del diritto comunitario, ad interpretare ed applicare o anche a modificare il proprio diritto nazionale in modo da evitare il prodursi della suddetta conseguenza».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione e sulla prima parte della seconda questione

Sulla seconda parte della seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’art. 17 CE, non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell’Unione la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, a condizione che tale decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalità.

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