Sentenza della Corte (grande sezione) del 13 aprile 2010.

Priimta 2010-04-13 · ECLI:EU:C:2010:182 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-91/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-04-13
ECLI
ECLI:EU:C:2010:182
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasC. ToaderTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasJ.‑J. KaselGeneralinis advokatasY. BotKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑91/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) con decisione 28 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2008, nella causa

Wall AG

contro

Stadt Frankfurt am Main ,

Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH ,

con l’intervento di:

Deutsche Städte Medien (DSM) GmbH ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalle sig.re R. Silva de Lapuerta e C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, J. Malenovský, A. Arabadjiev e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 giugno 2009,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«1. Ai fini della presente direttiva si intendono per:

(…)

b “impresa pubblica”, ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;

(…)

a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;

b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa;

c) possano designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa».

«b) “ amministrazioni aggiudicatrici ”, lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo:

«Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all’articolo 1, paragrafo 4».
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
«La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell’articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all’articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all’allegato XI».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se il principio della parità di trattamento e il divieto comunitario di discriminazioni in base della nazionalità, sanciti, inter alia, dagli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, debbano essere interpretati nel senso che gli obblighi di trasparenza che ne derivano per le autorità pubbliche, consistenti nell’aprire alla concorrenza l’aggiudicazione di concessioni relative a prestazioni di servizi con un grado di pubblicità adeguato e nel rendere possibile la verifica relativa all’esecuzione imparziale della procedura di aggiudicazione (v. sentenze 7 dicembre 2000, causa C‑324/98, Telaustria e Telefonadress, Racc. pag. I‑10745, punti 60‑62; 21 luglio 2005, causa C‑231/03, Coname, Racc. pag. I‑7287, punti 17‑22; 13 ottobre 2005, causa C‑458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I‑8585, punti 46‑50; 6 aprile 2006, causa C‑410/04, ANAV, Racc. pag. I‑3303, punto 21, e 13 settembre 2007, causa C‑260/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7083, punto 24), impongano al diritto nazionale di garantire al concorrente soccombente il diritto ad ottenere che la pregressa violazione dei detti obblighi non produca conseguenze giuridiche e/o la cessazione del protrarsi della violazione di tali obblighi.

2) Nell’ipotesi in cui la questione sub 1) debba ricevere soluzione negativa: se i suddetti obblighi di trasparenza rientrino nel diritto consuetudinario delle Comunità europee nel senso che vengono già applicati costantemente e continuativamente, uniformemente e generalmente, essendo riconosciuti come regola di diritto vincolante dai singoli.

3) Se gli obblighi di trasparenza di cui sub 1) impongano parimenti, qualora sia prevista la modificazione di un contratto di concessione di servizi – ivi compresa l’ipotesi in cui tale modificazione sia volta a sostituire un determinato subappaltatore, sul quale sia stato posto l’accento durante la gara -, di riaprire alla concorrenza, garantendo un adeguato grado di pubblicità, le relative trattative e, eventualmente, in base a quali criteri debba procedersi a tale riapertura.

4) Se i principi e gli obblighi di trasparenza menzionati nella questione sub 1) debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito delle concessioni di servizi, in caso di violazione di tali obblighi, il contratto concluso in conseguenza di detta violazione e volto a istituire o modificare obblighi di durata indeterminata debba essere risolto.

5) Se i principi e gli obblighi di trasparenza di cui alla questione sub 1) e l’art. 86, n. 1, CE e seguenti, congiuntamente intesi, eventualmente in combinato disposto con l’art. 2, nn. 1, [lett.] b, e 2, della direttiva [80/723], nonché con l’art. 1, n. 9, della direttiva [2004/18], debbano essere interpretati nel senso che un’impresa, in quanto impresa pubblica o committente pubblico, sia soggetta a tali obblighi di trasparenza, qualora:

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminairi

Sulla terza questione

Sulla quinta questione

Sulle questioni prima, seconda e quarta

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Qualora le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto di concessione di servizi presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle che hanno giustificato l’aggiudicazione del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, idonee a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto, devono essere concessi, conformemente all’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, tutti i provvedimenti necessari per reintrodurre la trasparenza nel procedimento, ivi compresa anche la possibilità un nuovo procedimento di aggiudicazione. All’occorrenza, il nuovo procedimento di aggiudicazione dovrà essere organizzato secondo modalità adeguate alle specificità della concessione di servizi di cui trattasi e permettere che un’impresa avente sede sul territorio di uno Stato membro possa avere accesso ad adeguate informazioni relative a detta concessione prima che essa sia aggiudicata.

2) Qualora un’impresa concessionaria concluda un contratto relativo a servizi rientranti nell’ambito della concessione affidatale da un ente locale, l’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE nonché dai principi della parità di trattamento e dal divieto di discriminazione in base alla nazionalità non si applica qualora tale impresa:

3) Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sanciti agli artt. 43 CE e 49 CE, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva non impongono alle autorità nazionali di risolvere un contratto né ai giudici nazionali di emettere un’ingiunzione in ogni caso di asserita violazione di detto obbligo all’atto dell’aggiudicazione delle concessioni di servizi. Spetta all’ordinamento giuridico interno disciplinare le vie di ricorso idonee a garantire la salvaguardia dei diritti che i singoli possono vantare in base a tale obbligo in modo che tali vie di ricorso non siano meno favorevoli delle analoghe vie di ricorso di natura interna, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tali diritti. L’obbligo di trasparenza deriva direttamente dagli artt. 43 CE e 49 CE, che hanno un effetto diretto negli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri e prevalgono su qualsiasi disposizione contraria dei diritti nazionali.

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