Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2009.

Priimta 2009-10-06 · ECLI:EU:C:2009:615 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-40/08
Teismas
Court of Justice
Data
2009-10-06
ECLI
ECLI:EU:C:2009:615
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 ottobre 2009 (*1)

«Direttiva 93/13/CEE — Contratti stipulati con i consumatori — Clausola compromissoria abusiva — Nullità — Lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata — Esecuzione forzata — Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a rilevare d’ufficio la nullità di una clausola compromissoria abusiva — Principi di equivalenza e di effettività»

Nel procedimento C-40/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Bilbao (Spagna), con decisione 29 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Asturcom Telecomunicaciones SL

contro

Cristina Rodríguez Nogueira ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano (relatore), E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

La normativa nazionale

«1. Sono nulle le condizioni generali pregiudizievoli per l’aderente e in contrasto con le disposizioni della presente legge o di qualsiasi altra norma imperativa o proibitiva, a meno che queste ultime non sanzionino diversamente la loro violazione.
«4. Il tribunale di primo grado del luogo in cui è stato pronunciato il lodo è competente per decidere sulla sua esecuzione forzata ai sensi dell’art. 545, n. 2, del codice di procedura civile (…).
«1. Gli arbitri possono decidere in ordine alla propria competenza, incluse le eccezioni relative all’esistenza o alla validità della clausola compromissoria ed ogni altra eccezione il cui accoglimento impedisca di esaminare il merito della controversia. A tali effetti, una clausola compromissoria contenuta in un contratto è considerata indipendente dalle altre clausole contrattuali. Una decisione arbitrale che dichiari nullo il contratto non comporta di per sé la nullità della clausola compromissoria.

Gli arbitri possono ammettere le eccezioni sollevate successivamente solo se il ritardo sia giustificato».

«È possibile chiedere l’annullamento di un lodo ai sensi delle disposizioni del presente titolo».
«Un lodo può essere annullato solo qualora la parte ricorrente deduca e dimostri quanto segue:

(…)

(…)».

«Il lodo definitivo produce fra le parti effetti di cosa giudicata. Contro di esso può essere chiesta solo la revocazione conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili alle decisioni definitive».
«L’esecuzione forzata dei lodi arbitrali è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile e del presente titolo».
«L’esecutato può altresì opporsi all’esecuzione per i seguenti vizi procedurali:

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se la tutela dei consumatori garantita dalla [direttiva 93/13] implichi che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo, emesso in assenza del consumatore, rilevi d’ufficio la nullità della convenzione d’arbitrato e, di conseguenza, annulli il lodo, in quanto la detta convenzione arbitrale contiene una clausola abusiva pregiudizievole per il consumatore».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda per l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d’ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell’ambito di ricorsi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da detta clausola.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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