Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2009.

Priimta 2009-10-06 · ECLI:EU:C:2009:610 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-501/06
Teismas
Court of Justice
Data
2009-10-06
ECLI
ECLI:EU:C:2009:610
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasA. RosasTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjas · pranešėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisK. Malaček
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 ottobre 2009 (*1)

«Impugnazioni — Intese — Restrizioni al commercio parallelo dei medicinali — Art. 81, n. 1, CE — Restrizione della concorrenza per oggetto — Regolamentazioni nazionali dei prezzi — Sostituzione della motivazione — Art. 81, n. 3, CE — Contributo alla promozione del progresso tecnico — Controllo — Onere della prova — Motivazione — Interesse ad agire»

Nei procedimenti riuniti C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P,

aventi ad oggetto quattro impugnazioni proposte a norma dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, presentate, rispettivamente, quanto alle due prime cause, in data 11 dicembre 2006 e, quanto alle due cause seguenti, in data 18 dicembre e ,

GlaxoSmithKline Services Unlimited , già Glaxo Wellcome plc, con sede in Brentford (Regno Unito), rappresentata dall’avv. I. Forrester, QC, nonché dagli avv.ti S. Martínez Lage, abogado, A. Komninos, dikigoros, e A. Schulz, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. Christoforou, F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

sostenuta da:

Repubblica di Polonia, rappresentata dalle sig.re E. Ośniecka-Tamecka, M. Kapko e K. Majcher, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti M. Hartmann-Rüppel e W. Rehmann, Rechtsanwälte,

Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, con sede in Mülheim an der Rhur (Germania), rappresentata dall’avv. W. Rehmann, Rechtsanwalt,

Spain Pharma SA, con sede in Madrid (Spagna),

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Araujo Boyd e J. Buendía Sierra, abogados,

intervenienti in primo grado (C-501/06 P),

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. Christoforou, F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica di Polonia, rappresentata dalle sig.re E. Ośniecka-Tamecka, M. Kapko e K. Majcher, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

GlaxoSmithKline Services Unlimited , già Glaxo Wellcome plc, con sede in Brentford (Regno Unito), rappresentata dall’avv. I. Forrester, QC, nonché dagli avv.ti A. Komninos, dikigoros, e A. Schulz, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall’avv. M. Hartmann-Rüppel, Rechtsanwalt,

Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, con sede in Mülheim an der Rhur (Germania),

Spain Pharma SA, con sede in Madrid (Spagna),

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) , con sede in Madrid (Spagna),

intervenienti in primo grado (C-513/06 P),

e

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti M. Hartmann-Rüppel e W. Rehmann, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

GlaxoSmithKline Services Unlimited , già Glaxo Wellcome plc, con sede in Brentford (Regno Unito), rappresentata dall’avv. I. Forrester, QC,

ricorrente in primo grado,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. Christoforou, F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV , con sede in Mülheim an der Rhur (Germania),

Spain Pharma SA, con sede in Madrid (Spagna),

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) , con sede in Madrid (Spagna),

intervenienti in primo grado (C-515/06 P),

e

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Araujo Boyd e J. Buendía Sierra, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

GlaxoSmithKline Services Unlimited , già Glaxo Wellcome plc, con sede in Brentford (Regno Unito), rappresentata dall’avv. I. Forrester, QC, e dall’avv. A. Schulz, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. Christoforou, F. Castillo della Torre e E. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall’avv. M. Hartmann-Rüppel, Rechtsanwalt,

Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV , con sede in Mülheim an der Rhur (Germania),

Spain Pharma SA, con sede in Madrid (Spagna),

intervenienti in primo grado (C-519/06 P),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. Klučka (relatore), U. Lõhmus e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. K. Malaček, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 marzo 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

«A)

Ai sensi dell’articolo 100, sottosezioni 1 (primo paragrafo) e 2 della [legge 20 dicembre 1990, n. 25, sui medicinali (BOE n. 306, del )], i prezzi dei prodotti farmaceutici di [GW] e delle sue controllate non devono, in alcun caso, superare il prezzo industriale massimo stabilito dalle autorità sanitarie spagnole, quando sono presenti i due fattori che consentono l’applicazione delle suddette norme di legge, vale a dire:

«Articolo 1

La [GW] «ha violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato attuando un accordo con i grossisti spagnoli che opera una distinzione tra i prezzi applicati ai grossisti in caso di rivendita di farmaci rimborsabili a farmacie od ospedali entro i confini nazionali e i prezzi, più elevati, applicati in caso di esportazioni in qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 2

La domanda [della GW], volta ad ottenere un’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, per l’accordo di cui all’articolo 1, è respinta.

Articolo 3

La [GW] pone immediatamente fine, qualora con l’abbia già fatto, alle infrazioni constatate all’articolo 1; si astiene dal reiterare l’applicazione di qualsiasi misura che ha configurato l’infrazione in oggetto e dall’adottare qualsivoglia misura avente il medesimo scopo o effetto.

Articolo 4

La [GW] informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per porre fine all’infrazione».

Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

«1)

Gli artt. 2, 3 e 4 della decisione [controversa] sono annullati.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

Sull’impugnazione

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità dei motivi di impugnazione autonomi relativi all’art. 81, n. 1, CE, dedotti dall’Aseprofar e dalla Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Polonia

Sull’irricevibilità dell’impugnazione incidentale della Commissione sollevata dalla GSK

Sul motivo relativo all’art. 81, n. 1, CE dedotto dalla GSK

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sui motivi attinenti all’art. 81, n. 3, CE dedotti dalla Commissione, dall’EAEPC, dall’Aseprofar e dalla Repubblica di Polonia

Sul motivo della Commissione relativo ad uno snaturamento del contesto giuridico ed economico in cui si collocano le condizioni generali di vendita

Sui motivi della Commissione, dell’EAEPC, dell’Aseprofar e della Repubblica di Polonia relativi all’erronea applicazione dell’imputazione dell’onere della prova, al grado di prova richiesto nonché alla nozione di «promozione del progresso tecnico»

«292

Si deve rilevare, per quanto riguarda il secondo aspetto, che il commercio parallelo è un fenomeno che può protrarsi al di là del breve periodo considerato dalla Commissione, non soltanto a causa del carattere duraturo delle differenze di prezzo che lo consentono, ma anche della ciclicità delle variazioni dei cambi, sempreché esse sussistano. La Commissione concorda su tale aspetto nella sua comunicazione COM(1998) 588 def. (…), e ammette altresì, nel suo controricorso, che le oscillazioni valutarie continuano a costituire una realtà per quanto riguarda gli Stati membri che non sono passati alla terza fase dell’[Unione economica e monetaria] nel 1999, nel novero dei quali figura proprio il Regno Unito.

Sui motivi della Commissione e dell’EAEPC relativi ad uno snaturamento del contenuto della decisione controversa nonché sul motivo della Commissione relativo alla possibilità di far riferimento ad avvenimenti passati

Sui motivi dell’EAEPC relativi ad errori di interpretazione

Sui motivi della Commissione e dell’Aseprofar relativi all’erronea interpretazione del grado di controllo giurisdizionale applicabile

Sui motivi della Commissione e dell’Aseprofar relativi all’insufficienza della motivazione

«Si deve osservare che gli argomenti di fatto della GSK e gli elementi probatori sottoposti a loro sostegno appaiono pertinenti, attendibili e verosimili, considerato il loro contenuto (…), che è di per sé corroborato in merito a vari rilevanti aspetti mediante documenti elaborati dalla Commissione».

Sui motivi della Commissione e dell’Aseprofar relativi alle altre condizioni di applicazione dell’art. 81, n. 3, CE

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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