Sentenza della Corte (grande sezione) del 3 giugno 2008.

Priimta 2008-06-03 · ECLI:EU:C:2008:312 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-308/06
Teismas
Court of Justice
Data
2008-06-03
ECLI
ECLI:EU:C:2008:312
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasP. KūrisTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasP. LindhTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasRegistrars: L. HewlettTeisėjasPrincipal AdministratorTeisėjasC. StrömholmGeneralinis advokatasJ. Kokott
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 giugno 2008 (*1)

«Trasporto marittimo — Inquinamento provocato dalle navi — Direttiva 2005/35/CE — Validità — Convenzione di Montego Bay — Convenzione Marpol 73/78 — Effetti giuridici — Invocabilità — Negligenza grave — Principio della certezza del diritto»

Nel procedimento C-308/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) con decisione 4 luglio 2006, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2006, nella causa

The Queen , su istanza di:

International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko),

International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo),

Greek Shipping Co-operation Committee,

Lloyd’s Register,

International Salvage Union

contro

The Secretary of State for Transport,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, L. Bay Larsen, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, J. Malenovský (relatore), A.Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancellieri: sig.re L. Hewlett, amministratore principale, e C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

«1. La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale.

(…)

«Alle condizioni della [convenzione di Montego Bay], le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale».
«1. Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale viene stabilito nella presente parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare né il regime giuridico delle acque di tali stretti, né l’esercizio di sovranità o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante, da parte degli Stati rivieraschi.
«1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati rivieraschi possono emanare leggi e regolamenti relativi al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una qualsiasi delle seguenti materie:

(…)

(…)».

«1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di:

(…)».

«Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche disposizioni della convenzione [di Montego Bay], delle libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all’articolo 87, e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà, come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della [convenzione di Montego Bay]».
«Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale conformemente alle disposizioni del presente articolo».
«Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell’alto mare».
«Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell’alto mare navi battenti la sua bandiera».
«Tutti gli Stati hanno diritto a che i soggetti aventi la loro nazionalità esercitino la pesca nell’alto mare (…)».
«1. Gli Stati, agendo tramite le competenti organizzazioni internazionali o una conferenza diplomatica generale, stabiliscono regole e norme internazionali atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino causato da navi, e favoriscono l’adozione, attraverso gli stessi canali e ogni qualvolta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione del traffico intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti che possano provocare l’inquinamento dell’ambiente marino, incluse le coste, e danni conseguenti agli interessi connessi degli Stati costieri. Tali regole e norme sono ugualmente riesaminate nel tempo, secondo necessità.

(…)

(…)».

«Le norme 9 e 10 del presente allegato non si applicano:

Il diritto comunitario

«1. La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti:
«Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la presente direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione».
«1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1 non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, norme 9, 10, 11 a) o 11 c), o all’allegato II, norme 5, 6 a) o 6 c), della convenzione Marpol 73/78.
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui all’articolo 4 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali o amministrative.

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se, con riferimento agli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, alla zona economica esclusiva o zona equivalente di uno Stato membro e all’alto mare, l’art. 5, n. 2, della direttiva [2005/35] sia invalido, in quanto limita le eccezioni di cui all’allegato I, norma 11, lett. b), (…) e all’allegato II, norma 6, lett. b), della convenzione Marpol 73/78 al proprietario, al comandante e all’equipaggio.

Sulla ricevibilità

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime tre questioni

Giudizio della Corte

Sulla quarta questione

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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