Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2008.

Priimta 2008-10-02 · ECLI:EU:C:2008:530 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-157/06
Teismas
Court of Justice
Data
2008-10-02
ECLI
ECLI:EU:C:2008:530
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasKschiemannTeisėjas · pranešėjasJ. MakarczykTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasC. ToaderGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 ottobre 2008 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36/CEE — Aggiudicazione di un appalto pubblico senza pubblicazione di un avviso preliminare — Elicotteri di tipologia leggera destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco»

Nella causa C-157/06,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 23 marzo 2006,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. K Schiemann, J. Makarczyk (relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2008,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«1. La presente direttiva non si applica:

(…)

«Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l’articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell’articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l’articolo [296], paragrafo 1, lettera b), [CE]».
«1. Nell’aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all’articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.
«1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l’inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni rendono noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5, risulti pari o superiore a 750000 [EUR].

I settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura “Classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA)”. La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista all’articolo 32, paragrafo 2 le modalità del riferimento da fare nel bando di gara a particolari voci della nomenclatura.

L’avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo l’inizio dell’esercizio finanziario.

L’avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l’aggiudicazione dell’appalto in questione.

La normativa nazionale

«1.

Le forniture di elicotteri della tipologia leggera per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono essere accompagnate da speciali misure di sicurezza, da estendersi agli atti del gruppo Tecnico di Valutazione e della Commissione interministeriale di cui in narrativa.

La procedura precontenzionsa

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità

Sul merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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