Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 ottobre 2006.

Priimta 2006-10-05 · ECLI:EU:C:2006:652 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-290/05
Teismas
Court of Justice
Data
2006-10-05
ECLI
ECLI:EU:C:2006:652
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjas · pranešėjasN. ColnericTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C‑290/05 e C‑333/05,

aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hajdú‑Bihar Megyei Bíróság e dal Bács‑Kiskun Megyei Bíróság (Ungheria) con decisioni 3 marzo e 12 luglio 2005, pervenute in cancelleria rispettivamente il 19 luglio e il 14 settembre 2005, nelle cause

Ákos Nádasdi (C‑290/05)

contro

Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága,

e

Ilona Németh (C‑333/05)

contro

Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° giugno 2006 (C‑290/05),

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Normativa comunitaria

«1. La Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
«I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale».
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».

«1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere d’imposta sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Normativa ungherese

« Articolo 1

(…)

Articolo 2

(…)

(…)

Articolo 3

(…)

(…)

(…)

Articolo 6

a) in caso di immissione in circolazione sul territorio nazionale di un’autovettura privata, al momento dell’acquisto del diritto di proprietà,

b) in caso di trasformazione di un’autovettura privata, al momento della trasformazione. (…)

Articolo 8

(…)

Articolo 13

(…)

Articolo 15

La classificazione ambientale è effettuata conformemente al punto II dell’allegato 5 del regolamento KöHÉM n. 6/1990 (IV. 12.), relativo ai requisiti tecnici dell’immissione ed al mantenimento in circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto stradale, in vigore al 30 agosto 2003.

(…)».

«Qualsiasi autoveicolo circolante con l’autorizzazione e la targa d’immatricolazione di un’autorità competente estera può accedere al traffico stradale nazionale alle condizioni fissate dalla normativa specifica».
«1. Un autoveicolo può essere immesso in circolazione in seguito all’esame di cui al n. 3 dal momento in cui il proprietario, nell’ambito del procedimento amministrativo, ha prodotto la prova della legittimità del suo diritto di proprietà, della sua stipula di un’assicurazione automobilistica sulla responsabilità civile e del pagamento della tassa d’immatricolazione prevista dalla normativa specifica.

(…)

«un utilizzatore domiciliato, residente o avente sede sul territorio della Repubblica di Ungheria».

Controversie principali e questioni pregiudiziali

Procedimento C‑290/05

«1) Se l’art. 90, primo comma, CE consenta agli Stati membri di mantenere un’imposta sugli autoveicoli d’occasione provenienti da un altro Stato membro, che non tiene assolutamente conto del veicolo e il cui importo viene stabilito esclusivamente sulla base delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli (tipo di motore, cilindrata) e di una classificazione in funzione di considerazioni di tutela ambientale.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la legge CX del 2003 sull’imposta di immatricolazione, oggetto del presente procedimento, sia compatibile con l’art. 90, primo comma, CE, nella misura in cui si riferisce agli autoveicoli d’occasione importati, tenuto conto che, prima della sua entrata in vigore, non era previsto il pagamento dell’imposta di immatricolazione per gli autoveicoli che già erano stati posti in circolazione in Ungheria».

Procedimento C‑333/05

«1) Se un tributo di uno Stato membro, quale la tassa ungherese di immatricolazione, possa considerarsi quale dazio doganale o misura di effetto equivalente a un dazio doganale.

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se un tributo di uno Stato membro, quale la tassa ungherese di immatricolazione – che impone il pagamento di una tassa come condizione preliminare per l’immatricolazione e la messa in circolazione di un’autovettura – possa considerarsi quale tassa di importazione di qualsivoglia genere.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se un tributo di uno Stato membro, quale la tassa ungherese di immatricolazione, sia compatibile con quanto prescritto nell’art. 90 del Trattato di Roma, con il testo dell’art. 33 della [sesta] direttiva (…), ovvero, ancora, se la tassa ungherese di immatricolazione violi il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

4) Se, nell’attuale fase del diritto comunitario, un tributo di uno Stato membro, quale la tassa ungherese di immatricolazione, sia compatibile con le norme di diritto comunitario, qualora l’importo della tassa d’immatricolazione sulle autovetture nuove o di seconda mano – a prescindere dalla classificazione delle autovetture in funzione di considerazioni di carattere eco-ambientali –, non rispecchi, nel suo insieme, in alcun modo il deprezzamento insito nel valore degli autoveicoli di seconda mano e prescinda del tutto dalla data alla quale l’autovettura sia stata messa in circolazione e dal periodo durante il quale essa abbia (legalmente) circolato»

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

Procedimento C‑290/05

Procedimento C‑333/05

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione nel procedimento C‑333/05

Sulle questioni nel procedimento C‑290/05, nonché sulla prima parte della terza questione e sulla quarta questione nel procedimento C‑333/05

È irrilevante il paragone con autoveicoli usati immessi in circolazione nello Stato membro di cui trattasi prima dell’introduzione di tale tassa.

Sulla seconda parte della terza questione nel procedimento C‑333/05

Sulla limitazione temporale degli effetti della presente sentenza

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Una tassa come quella introdotta in Ungheria dalla legge n. CX del 2003, relativa alla tassa d’immatricolazione (a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény), che non colpisce le autovetture private per il fatto che attraversano la frontiera, non costituisce un dazio doganale all’importazione o una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE.

2) L’art. 90, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una tassa come quella introdotta dalla legge relativa alla tassa d’immatricolazione, nella misura in cui

È irrilevante il paragone con autoveicoli usati immessi in circolazione nello Stato membro di cui trattasi prima dell’introduzione di tale tassa.

3) L’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non osta alla riscossione di una tassa come quella introdotta dalla legge relativa alla tassa d’immatricolazione, la cui base imponibile non è rappresentata dalla cifra d’affari e che non dà luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

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