Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 ottobre 2006.

Priimta 2006-10-05 · ECLI:EU:C:2006:644 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-368/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-10-05
ECLI
ECLI:EU:C:2006:644
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasRapporteurTeisėjasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasS. von BahrTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasU. LõhmusGeneralinis advokatasF.G. JacobsKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑368/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) con decisione 12 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 24 agosto 2004, nella causa

Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH,

Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH,

Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG

contro

Finanzlandesdirektion für Tirol,

Finanzlandesdirektion für Steiermark,

Finanzlandesdirektion für Kärnten,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Diritto comunitario

«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».

Diritto nazionale

Antefatti della controversia di cui al procedimento principale

«Devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell’art. [87 CE] i provvedimenti nazionali che prevedono un rimborso parziale delle imposte sull’energia applicate al gas naturale e all’energia elettrica solo a favore delle imprese che hanno, provatamente, come attività principale la produzione di beni materiali».
«Rincresce alla Commissione che l’Austria abbia concesso l’aiuto in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

Essa constata tuttavia, sulla base della valutazione che precede, che tale aiuto è compatibile con gli artt. 87, n. 3, punto c), CE e 4, punto c), del Trattato CECA».

«La Commissione osserva che la selettività deriva già dalla limitazione del beneficio della misura di cui trattasi alle imprese delle quali è dimostrato che hanno come attività principale la produzione di beni materiali. Essa non esamina, pertanto, se altri elementi di tale misura nazionale e, in particolare, la soglia dello 0,35% la rendano ugualmente selettiva».

Controversie principali e questioni pregiudiziali

«A partire dalla decisione della Commissione 22 maggio 2002, il Verfassungsgerichtshof può considerare che il divieto di esecuzione degli aiuti previsto all’art. 88, n. 3, CE (ex art. 93, n. 3, del Trattato CE) non osta, almeno manifestamente, all’applicazione dell’art. 2, n. 1, dell’EAVG. Ne consegue che l’autorità investita del ricorso aveva diritto di applicare tale disposizione nei limiti del possibile.

La questione intesa a stabilire se la decisione della Commissione abbia – come si asserisce nel ricorso – violato il diritto comunitario dovrebbe essere esaminata dal Verfassungsgerichtshof soltanto se tale violazione fosse manifesta, cioè se potesse essere constatata a prima vista (…) o se sollevasse una questione di diritto costituzionale. Tuttavia, ciò non avviene neppure a seguito della sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (Racc. pag. I‑5505) (…), che ha giudicato la questione degli effetti prodotti dalla mancata notifica, ma non la legittimità di un’autorizzazione di aiuto concessa dalla Commissione in maniera espressamente retroattiva».

«1) Se il divieto di esecuzione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE osti all’applicazione di una norma di legge nazionale che escluda dal rimborso dell’imposta sull’energia le imprese la cui attività principale non risulti consistere nella produzione di beni materiali e che debba essere conseguentemente considerata quale aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, senza essere stata peraltro notificata alla Commissione anteriormente alla sua entrata in vigore, anche nel caso in cui la Commissione abbia accertato, ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, la compatibilità con il mercato comune di tale provvedimento con riguardo ad un periodo precedente e la richiesta di rimborso riguardi imposte dovute per tale periodo.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se, in una fattispecie di tal genere, il divieto di esecuzione imponga di procedere al rimborso anche in quei casi in cui le richieste delle imprese fornitrici di prestazioni di servizi siano state presentate successivamente alla data in cui è stata adottata la decisione della Commissione, con riguardo a periodi impositivi precedenti tale data».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 88, n. 3, ultima frase, CE dev’essere interpretato nel senso che spetta ai giudici nazionali salvaguardare gli interessi dei singoli dinanzi ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima dell’adozione, da parte della Commissione delle Comunità europee, di una decisione che li autorizzi. Nel fare ciò, i giudici nazionali devono prendere in piena considerazione l’interesse comunitario e non devono adottare una misura che avrebbe per unico effetto di estendere la cerchia dei beneficiari dell’aiuto.

Poiché una decisione della Commissione delle Comunità europee che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha la conseguenza di regolarizzare a posteriori gli atti di esecuzione che erano invalidi in quanto erano stati adottati nell’inosservanza del divieto di cui all’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, poco importa che una domanda sia proposta prima o dopo l’adozione della decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune, in quanto tale domanda riguarda la situazione illegittima che deriva dalla mancata notifica.

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