Sentenza della Corte (grande sezione) del 17 gennaio 2006.

Priimta 2006-01-17 · ECLI:EU:C:2006:39 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-1/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-01-17
ECLI
ECLI:EU:C:2006:39
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. La PergolaTeisėjas · pranešėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-1/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 27 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2004, nella causa

Susanne Staubitz-Schreiber,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J. P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. Klučka, U. Lõhmus ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

cancelliere: sig. R. Grass

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«a) “procedura di insolvenza”, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato A;

(…)

d) “giudice”, l’organo giudiziario o qualsiasi altro competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;

e) “decisione”, in relazione all’apertura di una procedura d’insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;

f) “momento in cui è aperta la procedura di insolvenza”, il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti; (…)».

«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d’insolvenza di cui al paragrafo 1, ovvero

b) allorché l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall’esercizio di tale dipendenza».

«Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento».
«1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri (…).

(…)».

Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale

«Se il giudice dello Stato membro, al quale sia stata presentata la domanda di avvio della procedura di insolvenza, resti competente a decidere in merito all’apertura della detta procedura quando il debitore, successivamente alla proposizione della domanda ma anteriormente all’apertura della procedura stessa, abbia trasferito il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro, ovvero se la competenza venga invece trasferita al giudice dell’altro Stato membro»

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando tale debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura.

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