Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 16 gennaio 2004.

Priimta 2004-01-16 · ECLI:EU:T:2004:9 · General Court · Kalbos: EN · IT · SV

Teismas
General Court
Data
2004-01-16
ECLI
ECLI:EU:T:2004:9
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento T‑369/03 R,

Arizona Chemical BV , con sede in Almere (Paesi Bassi),

Eastman Belgium BVBA , con sede in Kallo (Belgio),

Resinall Europe BVBA , con sede in Bruges (Belgio),

Cray Valley Iberica, SA , con sede in Madrid (Spagna),

rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto, da un lato, la domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto della Commissione datato 20 agosto 2003 e dell’inserimento della colofonia nell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), e, dall’altro, la domanda diretta a che venga ingiunto alla Commissione di proporre la declassificazione della colofonia in occasione della prossima riunione del comitato di regolamentazione competente a pronunciarsi sull’adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la presente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Contesto normativo generale

«Ogni imballaggio deve recare in caratteri leggibili e indelebili quanto segue:

(…)

d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell’uso della sostanza (frasi R). Le frasi R vanno formulate secondo le modalità dell’allegato III. Nell’allegato I sono contenute le frasi R da usare per ciascuna sostanza. (…)».

Adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico

«Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 29».
«1. La Commissione è assistita da un comitato.

Il periodo di cui all’art. 5, par. 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi».

«1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto».

Direttiva 1999/45/CE

«La presente direttiva si applica ai preparati che:
«Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che:

a) i preparati di cui all’articolo 1, paragrafo 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se l’etichettatura dell’imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui alle parti A e B dell’allegato V».

«L’etichetta dell’imballaggio dei preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% o in concentrazione pari o superiore a quella specificata in una nota specifica dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, deve recare l’indicazione: “Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): può provocare una reazione allergica”».

Fatti e procedimento

In diritto

Argomenti delle parti

Argomenti delle richiedenti

Argomenti della Commissione

Valutazione del giudice dell’urgenza

Dispositivo

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 16 gennaio 2004

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