Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 30 gennaio 2007.

Priimta 2007-01-30 · ECLI:EU:T:2007:22 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
T-340/03
Teismas
General Court
Data
2007-01-30
ECLI
ECLI:EU:T:2007:22
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. VilarasTeisėjasM.E. Martins RibeiroTeisėjasF. DehousseTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasK. JürimäeTeisėjasPrincipal AdministratorKanclerisJ. Palacio González
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T‑340/03,

France Télécom SA, già Wanadoo Interactive SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti O. Brouwer, H. Calvet, M. Pittie, J. Philippe e T. Janssens,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. S. Rating ed É. Gipponi Fournier, in qualità di agenti, successivamente dal sig. Gippini Fournier,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [82 CE] (caso COMP/38.233 − Wanadoo Interactive), o, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse, D. Šváby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 aprile 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Fatti e procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

I – Sulla domanda di annullamento della decisione

A – Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa e delle forme sostanziali

«La presente comunicazione degli addebiti concerne le pratiche in materia di prezzi della [WIN], una società del gruppo France Télécom, per i suoi servizi di accesso ad Internet ad alta velocità Wanadoo ADSL e Pack [eXtense] durante il 2001.

(…)

Durante l’indagine, è stato riscontrato che la [WIN] si dedica dal 2001 a praticare un prezzo per i servizi in questione al di sotto dei costi, condotta qualificabile come comportamento predatorio, che costituisce una violazione dell’art. 82 [CE]».

«[A tale stadio,] la politica di prezzi predatori condotta dalla [WIN], a partire dall’inizio del 2001, costituisce un abuso di posizione dominante [ai sensi dell’]art. 82, lett. a) e b), [CE]. Le pratiche in causa sono intervenute in una fase critica dello sviluppo del mercato dell’accesso ad Internet ad alta velocità per la clientela residenziale, contemporanea allo sviluppo dell’ADSL in Francia. Esse hanno fornito alla [WIN] un vantaggio considerevole sui suoi concorrenti o hanno impedito il loro accesso o la loro permanenza su tale mercato».
«Dal marzo 2001 all’ottobre 2002, la [WIN] ha violato l’art. 82 [CE], praticando per i suoi servizi eXtense e Wanadoo ADSL prezzi predatori che non le hanno permesso di coprire i suoi costi variabili fino all’agosto 2001 e che non le hanno permesso di coprire i suoi costi totali a partire dall’agosto 2001, nell’ambito di un disegno diretto ad appropriarsi prioritariamente del mercato dell’accesso ad Internet ad alta velocità in una fase importante del suo sviluppo».
«Al termine della sua analisi, la Commissione considera che in questa fase la politica di prezzi predatori condotta dalla [WIN] dall’inizio del 2001 costituisce un abuso di posizione dominante (…). Per le ragioni esposte qui di seguito, la Commissione si propone di adottare una decisione che stabilisca che [… la WIN] ponga fine all’infrazione (…)».

B – Sul motivo relativo ad un difetto di motivazione

«In primo luogo, sul piano dei principi, è vero che nuovi operatori o imprese che non esercitano una posizione dominante hanno il diritto di praticare prezzi promozionali per durate limitate nel tempo. Il loro solo obbiettivo consiste nell’attirare l’attenzione del consumatore sull’esistenza stessa del prodotto, in modo più persuasivo che attraverso un semplice messaggio pubblicitario, e tali offerte non esercitano effetti negativi sul mercato. Al contrario, l’allineamento dell’operatore dominante ai prezzi promozionali dell’operatore non dominante non è giustificato. Benché sia vero che non è vietato, in assoluto, all’operatore dominante allinearsi ai prezzi dei concorrenti, ciò non toglie che tale facoltà deve essergli negata qualora essa comporti per l’impresa dominante la mancata copertura dei costi del servizio in questione. Benché una posizione dominante non possa privare un’impresa che si trovi in una tale posizione del diritto di preservare i propri interessi commerciali, qualora questi siano minacciati, non si possono ammettere tali comportamenti quando essi abbiano precisamente per oggetto di rinforzare tale posizione dominante e di abusarne. Incombe così all’impresa dominante una speciale responsabilità di non pregiudicare con il suo comportamento una concorrenza effettiva e leale nel mercato comune».

C – Sul motivo relativo alla violazione del principio della personalità della pena

D – Sulla violazione dell’art. 82 CE

a) Sull’erronea definizione del mercato

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

b) Sull’esame lacunoso della posizione dominante

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

a) Sulla censura relativa al test di copertura dei costi

Sull’errore di metodo per calcolare il tasso di copertura dei costi

Sugli errori di calcolo al momento dell’applicazione del metodo adottato

b) Sulla censura relativa al test sulla strategia predatoria

Sulla giustificazione relativa ad un diritto della WIN di allinearsi ai prezzi dei suoi concorrenti

Sulla pretesa assenza di una strategia predatoria e di riduzione della concorrenza

«Sin dal tempo in cui il nostro azionista era la Cégétel, avevamo lanciato un’offerta con la Monaco Telecom e disponevamo di 500 abbonati. Non l’abbiamo lanciata in Francia, poiché l’offerta di rivendita ADSL della France Télécom non ci permette oggi di guadagnare soldi. Tecnicamente siamo pronti, ma non abbiamo la vocazione a perdere soldi».
«L’alta velocità e il mercato dell’ADSL obbediranno ancora per alcuni anni a una logica di conquista, poiché l’obiettivo strategico sarà di guadagnare una posizione dominante in termini di quote di mercato, mentre la fase di redditività interverrà solo successivamente».

Sul recupero delle perdite

«42 (…) Per quanto riguarda i cartoni non asettici, in Italia, tra il 1976 e il 1981, [il Tribunale] ha rilevato che i prezzi erano largamente inferiori alla media dei costi variabili. Non era dunque necessaria la prova dell’intento di eliminazione dei concorrenti. Nel 1982 il prezzo dei cartoni si situava tra la media dei costi variabili e la media dei costi totali. Per questo motivo, al punto 151 della sentenza impugnata, il Tribunale ha cercato di dimostrare, senza peraltro essere criticato a questo proposito dalla ricorrente, che la Tetra Pak intendeva eliminare un concorrente.

43 Parimenti a giusto titolo il Tribunale, ai punti 189-191 della sentenza impugnata, ha svolto esattamente lo stesso ragionamento riguardo alle vendite di macchine non asettiche nel Regno Unito tra il 1981 e [il] 1984».

«(…) [N]elle circostanze del caso di specie, non sarebbe opportuno esigere anche, come prova supplementare, la dimostrazione del fatto che la Tetra Pak disponeva di una effettiva possibilità di recupero delle perdite subite. Infatti, una pratica di prezzi predatori deve potersi sanzionare non appena sussista il rischio di eliminazione dei concorrenti. Ebbene, nella fattispecie il Tribunale ha riscontrato un simile rischio ai punti 151 e 191 della sentenza impugnata. L’obiettivo perseguito, che è quello di preservare una concorrenza non falsata, non consente di aspettare che una strategia del genere pervenga all’effettiva eliminazione dei concorrenti».

II – Sulle conclusioni in subordine, volte all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda

A – Violazione dei principi di personalità e di legalità della pena

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

B – Assenza di effetti delle pratiche in causa

C – Determinazione errata della durata dell’infrazione

D – Violazione del principio di proporzionalità

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

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