Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2005.

Priimta 2005-03-10 · ECLI:EU:C:2005:156 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-469/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-03-10
ECLI
ECLI:EU:C:2005:156
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasR. SchintgenTeisėjasP. KūrisTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑469/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 35 UE, dal Tribunale di Bologna con decisione

22 settembre 2003

, pervenuta in cancelleria il

10 novembre 2003

, nel procedimento penale a carico di

Filomeno Mario Miraglia ,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e P. Kūris, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del

15 dicembre 2004,

viste le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

La Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

«L’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:

(…)

b. se la Parte richiesta giudica che l’esecuzione della domanda costituisca pericolo per la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali per la sua nazione».

«Il Governo del Regno dei Paesi Bassi si riserva la facoltà di non dar seguito ad una domanda di assistenza giudiziaria:

(…)

b. nella misura in cui essa riguarda un’accusa o un procedimento penale incompatibile con il principio del “ne bis in idem”;

c. nella misura in cui essa riguarda un’indagine su fatti per i quali la persona accusata di reato è perseguita nei Paesi Bassi».

La normativa olandese

«1. Se l'azione penale non viene proseguita, il giudice nelle istanze di merito, dinanzi al quale la causa si è tenuta da ultimo, può, su domanda dell’imputato, dichiarare che la causa è chiusa.
«1. L’imputato, dopo l’archiviazione del procedimento a suo carico, dopo la notifica dell’ordinanza con la quale si dichiara che la causa è chiusa, o dopo la notifica nei suoi confronti della cessazione di ogni ulteriore procedimento, in quest’ultimo caso salvo l’art. 12i o l’art. 246, non può essere nuovamente oggetto di azione penale per lo stesso fatto salvo che non emergano nuovi elementi a suo carico.
«1. Alla domanda non viene dato alcun seguito:

(…)

b. qualora l’accoglimento serva a dare collaborazione a un procedimento o giudizio incompatibile con il principio alla base dell'art. 68 del codice penale e dell'art. 255, n. 1, di questo codice;

c. qualora essa sia fatta per un’istruttoria concernente fatti relativamente ai quali l’imputato viene perseguito nei Paesi Bassi (…)».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se debba applicarsi l’art. 54 della [CAAS] qualora la decisione giudiziaria adottata nel primo Stato risulti essere di rinuncia a promuovere l’azione penale senza alcun giudizio nel merito del fatto e sul solo presupposto che si stia già procedendo in un altro Stato».

Sulla questione pregiudiziale

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, non si applica ad una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro che dichiara chiusa una causa dopo che il Pubblico Ministero ha deciso di non proseguire l’azione penale per il solo motivo che è stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi fatti, senza alcuna valutazione nel merito.

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