Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2005.

Priimta 2005-10-20 · ECLI:EU:C:2005:620 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-264/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-10-20
ECLI
ECLI:EU:C:2005:620
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ.‑P. PuissochetTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasU. LõhmusGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C-264/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 17 giugno 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Stromsky, K. Wiedner e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e D. Petrausch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet, A. Borg Barthet e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 ottobre 2004,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La normativa nazionale

«1. Lo Stato e i suoi enti pubblici;

«(...) la persona giuridica, menzionata all’art. 1, per la quale l’opera viene costruita. Responsabile principale dell’opera, in tale ruolo svolge una funzione di interesse generale di cui non può spogliarsi.

(...)

Il committente definisce nel programma gli obiettivi dell’operazione e le necessità che deve soddisfare, nonché tutti i vincoli e i requisiti di qualità sotto il profilo sociale, urbanistico, architettonico, funzionale, tecnico ed economico, di inserimento nel paesaggio e di tutela dell’ambiente connessi alla realizzazione e all’utilizzo dell’opera.

(...)».

«(...) il committente può affidare a un mandatario, alle condizioni stabilite dalla convenzione di cui all’art. 5, l’esercizio, in suo nome e per suo conto, di tutte o di alcune delle seguenti attribuzioni della committenza:

Il mandatario è responsabile verso il committente solo della buona esecuzione dei compiti che questi gli ha personalmente affidato.

Il mandatario rappresenta il committente nei confronti di terzi nell’esercizio delle attribuzioni di cui è stato investito finché il committente non constati l’esaurimento della sua funzione secondo quanto stabilito dalla convenzione di cui all’art. 5. Egli può agire in giudizio».

«Possono essere investiti delle attribuzioni definite all’articolo precedente, nei limiti delle loro competenze, solamente i seguenti soggetti:

a) le persone giuridiche menzionate ai nn. 1 e 2 dell’art. 1 della presente legge, ad eccezione degli enti pubblici sanitari e sociali, che potranno essere mandatari solamente di altri enti pubblici sanitari e sociali;

b) le persone giuridiche il cui capitale sia per metà detenuto, direttamente o attraverso soggetti interposti, dalle persone giuridiche indicate ai nn. 1 e 2 dell’art. 1 e che abbiano per scopo il sostegno al committente, a condizione che non svolgano attività di direzione dei lavori o di esecutore per conto di terzi;

c) gli enti privati per le case popolari indicati all’art. L. 411-2 del codice delle costruzioni e dell’abitazione, ma soltanto a favore di altri enti per le case popolari e per opere legate alla realizzazione di alloggi sovvenzionati;

d) le società miste locali disciplinate dalla legge 7 giugno 1983, n. 83‑597, relativa alle società miste locali;

e) gli enti pubblici istituiti in applicazione dell’art. L. 321‑1 del codice urbanistico, oltre che le associazioni fondiarie urbane autorizzate o istituite d’ufficio in applicazione dell’art. L. 322‑1 del codice urbanistico;

f) le società istituite in applicazione dell’art. 9 della legge 24 maggio 1951, n. 51‑592, relativa ai conti speciali del tesoro per l’anno 1951, modificato dall’art. 28 della legge 8 agosto 1962, n. 62‑933, complementare alla legge di orientamento agricolo;

g) ogni soggetto pubblico o privato cui sia stata affidata la realizzazione di una zona di sistemazione concordata o di una lottizzazione (...);

h) le società che abbiano concluso il contratto previsto dall’art. L. 222‑1 del codice delle costruzioni e dell’abitazione per l’attuazione di operazioni di risanamento urbano di grandi aree e quartieri degradati (...). Tali enti ed organismi sono soggetti alle disposizioni della presente legge nell’esercizio delle attribuzioni che, in applicazione del presente articolo, sono loro affidate dal committente.

Le regole per l’aggiudicazione dei contratti sottoscritti dal mandatario sono quelle che si applicano al committente, salvo gli eventuali necessari adeguamenti a cui si procede con decreto per tener conto dell’intervento del mandatario».

«I rapporti tra il committente e le persone giuridiche menzionate all’art. 4 sono definiti da una convenzione che deve prevedere, a pena di nullità:

a) l’opera oggetto della convenzione, le funzioni affidate al mandatario, i modi in cui il committente verifica l’adempimento dell’incarico del mandatario, le modalità di remunerazione di quest’ultimo, le penali a lui applicabili in caso di mancato rispetto degli obblighi e i casi in cui la convenzione può essere risolta; (…)».

Procedimento precontenzioso

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Osservazioni preliminari

Sul motivo relativo alla violazione della direttiva 92/50

Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 49 CE

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

Riservando, all’art. 4 della legge 12 luglio 1985, n. 85‑704, relativa alla committenza pubblica ed ai suoi rapporti con la direzione dei lavori privata, come modificata dalla legge 14 novembre 1996, n. 96‑987, relativa all’attuazione del patto di rilancio della città, la funzione di committente delegato ad un elenco tassativo di persone giuridiche di diritto francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, oltre che dell’art. 49 CE.

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