Sentenza della Corte (grande sezione) del 13 settembre 2005.

Priimta 2005-09-13 · ECLI:EU:C:2005:542 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-176/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-09-13
ECLI
ECLI:EU:C:2005:542
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ. N. Cunha RodriguesTeisėjasG. ArestisTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑176/03,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 35 UE, proposto il 15 aprile 2003,

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dai sigg. M. Petite, J.‑F. Pasquier e W. Bogensberger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. G. Garzón Clariana, H. Duintjer Tebbens e A. Baas, nonché dalla sig.ra M. Gómez‑Leal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. J.‑C. Piris e J. Schutte, nonché dalla sig.ra K. Michoel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

sostenuto da:

Regno di Danimarca , rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente;

Repubblica federale di Germania , rappresentata dai sigg. W.‑D. Plessing e A. Dittrich, in qualità di agenti;

Repubblica ellenica , rappresentata dalle sig.re E.‑M. Mamouna e M. Tassopoulou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Repubblica francese , rappresentata dai sigg. G. de Bergues, F. Alabrune e E. Puisais, in qualità di agenti;

Irlanda , rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. P. Gallagher e E. Fitzsimons, SC, nonché dal sig. E. Regan, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Regno dei Paesi Bassi , rappresentato dalle sig.re H.G. Sevenster e C. Wissels, in qualità di agenti;

Repubblica portoghese , rappresentata dai sigg. L. Fernandes e A. Fraga Pires, in qualità di agenti;

Repubblica di Finlandia , rappresentata dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Regno di Svezia , rappresentato dal sig. A. Kruse nonché dalle sig.re K. Wistrand e A. Falk, in qualità di agenti;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. R. Plender, QC,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer,

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 aprile 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo e fatti

«Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno:

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone;

b) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne provochino o possano provocarne il deterioramento durevole o sostanziale o che causino il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, al patrimonio, alla flora o alla fauna;

c) l’eliminazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

d) il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

e) la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l’impiego, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

f) il possesso, la cattura, il danneggiamento, l’uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come minacciate di estinzione;

g) il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono, quando sono commessi intenzionalmente».

«Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente in virtù del proprio diritto interno, quando sono commessi per negligenza o quanto meno per negligenza grave, i reati di cui all’articolo 2».
«(5) Il Consiglio ha ritenuto opportuno incorporare nella presente decisione quadro varie norme sostanziali contenute nella proposta di direttiva, in particolare quelle che definiscono gli atti che gli Stati membri devono qualificare come reati in virtù del proprio diritto interno.

(…)

(7) Il Consiglio ha esaminato la proposta, ma è giunto alla conclusione che la maggioranza necessaria per l’adozione in sede di Consiglio non può essere raggiunta. La suddetta maggioranza ha ritenuto che la proposta vada oltre le competenze attribuite alla Comunità dal Trattato che istituisce la Comunità europea e che gli obiettivi da essa perseguiti possano essere raggiunti mediante l’adozione di una decisione quadro in base all’articolo VI del Trattato sull’Unione europea. Il Consiglio ha ritenuto inoltre che la presente decisione quadro, basata sull’articolo 34 del Trattato sull’Unione europea, costituisca uno strumento adeguato per imporre agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni penali. Tale proposta modificata presentata dalla Commissione non era di natura tale da consentire al Consiglio di modificare la sua posizione al riguardo».

«La Commissione è dell’opinione che la decisione quadro non sia lo strumento giuridico idoneo con cui obbligare gli Stati membri ad introdurre sanzioni di carattere penale a livello nazionale in caso di reati a danno dell’ambiente. La Commissione, come ha sottolineato in numerose occasioni in seno agli organi del Consiglio, ritiene che, nell’ambito delle competenze attribuitele ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità abbia facoltà di obbligare uno Stato membro ad imporre sanzioni a livello nazionale – se del caso anche penali –, qualora ciò risulti necessario ai fini del raggiungimento di un obiettivo comunitario.

Rientrano in questa casistica le questioni ambientali che formano oggetto del titolo XIX del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Inoltre, la Commissione sottolinea che la sua proposta di direttiva relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale non è stata adeguatamente esaminata nell’ambito della procedura di codecisione.

Qualora il Consiglio adotti la decisione quadro a dispetto delle suddette competenze comunitarie, la Commissione si riserva di esercitare tutti i diritti che le sono attribuiti dal Trattato».

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) La decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, è annullata.

2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.

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