Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 3 marzo 2004.

Priimta 2004-03-03 · ECLI:EU:C:2004:118 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV

Teismas
Court of Justice
Data
2004-03-03
ECLI
ECLI:EU:C:2004:118
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC. GulmannTeisėjas · pranešėjasS. von BahrTeisėjasR. Silva de LapuertaGeneralinis advokatasL.A. GeelhoedKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-395/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

NV Transport Service

e

Stato belga,

e

BVBA Bea Cars,

domanda vertente sull'interpretazione del principio della neutralità del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto,

con l'intervento di:

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di Sezione, S. von Bahr (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Normativa comunitaria

«Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell’imposizione.

A ciascuna transazione, l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso».

«L’imposta sul valore aggiunto è dovuta:

a) dai soggetti passivi che eseguono una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa dalle prestazioni di servizi di cui alla lettera b). (…)

Gli Stati membri possono inoltre prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia solidalmente tenuta ad assolvere l’imposta».

«Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste qui di seguito e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, gli Stati membri esentano:

a) le cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera a), spediti o trasportati, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di cui all’articolo 3 ma all’interno della Comunità, effettuate per un altro soggetto passivo o per un ente che non è soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenza della spedizione o del trasporto dei beni».

Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale

«Se il principio della neutralità dell’imposta sul valore aggiunto osti a che uno Stato membro reclami l’IVA nei confronti di un soggetto passivo che ha emesso una fattura, a giusto titolo o a torto in esenzione dall’IVA per cessione intracomunitaria (art. 39 bis del codice belga dell’IVA), qualora risulti che l’IVA è stata versata dal consumatore finale e trasferita allo Stato membro da chi ha emesso la fattura a carico del detto consumatore finale».

Sulla questione pregiudiziale

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

statuendo sulla questione sottopostale dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen con sentenza 4 novembre 2002, dichiara:

Il principio della neutralità del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non osta a che uno Stato membro proceda alla riscossione a posteriori dell’imposta sul valore aggiunto presso un soggetto passivo che ha indebitamente fatturato una cessione di beni in esenzione da tale imposta. E’ irrilevante, al riguardo, stabilire se l’imposta sul valore aggiunto sulla vendita successiva dei beni interessati al consumatore finale sia stata versata o meno all’Erario.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.