Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1º aprile 2004.

Priimta 2004-04-01 · ECLI:EU:C:2004:212 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV

Byla
C-286/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-04-01
ECLI
ECLI:EU:C:2004:212
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. RosasTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasL.A. GeelhoedKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-286/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Bellio F.lli S.r.l.

e

Prefettura di Treviso,

domanda vertente sull'interpretazione della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (GU L 306, pag. 32), e della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766 (GU 2001, L 2, pag. 32),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

sentite le osservazioni orali della Bellio F.lli S.r.l., rappresentata dall'avv. F. Capelli, della Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra P. Palmieri, dell'Irlanda, rappresentata dal sig. D.C. Smyth, BL, del Regno di Norvegia, rappresentato dalla sig.ra A. Enersen, e della Commissione, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, all'udienza del 4 dicembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del

29 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Normativa applicabile

Le disposizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo

«Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo».
«Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti».
«Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9».
«La Comunità non applica alcuna restrizione quantitativa all’importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nell’appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell’articolo 13 dell’accordo».

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La decisione 2000/766

«In considerazione di quanto sopra, a titolo precauzionale è opportuno vietare temporaneamente l’utilizzazione di proteine animali nei mangimi in attesa di una rivalutazione globale dell’attuazione della legislazione comunitaria negli Stati membri. (…)».
«1. Gli Stati membri vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

La decisione 2001/9

«Gli Stati membri autorizzano la somministrazione di farina di pesce agli animali diversi dai ruminanti soltanto in conformità alle condizioni stabilite nell’allegato I».
«1. La farina di pesce deve essere prodotta in stabilimenti di trasformazione che si dedicano esclusivamente alla produzione di farina di pesce e che sono approvati a tal fine dall’autorità competente conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE.

In deroga alla presente disposizione, la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che anche producono mangimi contenenti farina di pesce per altre specie animali può essere consentita dall’autorità competente a condizione che:

(…)».

La direttiva 98/34/CE

Fatti, procedimento della causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se l’art. 2, [n.] 2, primo trattino, della decisione (...) 2000/766 e l’art. 1, [n.] 1 della decisione (...) 2001/9 in collegamento con le altre norme comunitarie dalle quali le predette disposizioni derivano, debbano essere interpretati in modo da far ritenere che nella farina di pesce impiegata nella produzione dei mangimi destinati ad animali diversi dai ruminanti, possa essere considerata sia giuridicamente sia sostanzialmente ammissibile la presenza accidentale di sostanze non previste o non consentite con il conseguente riconoscimento del diritto dell’operatore al rispetto di un limite di tolleranza ragionevole.

2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, se alla luce del principio di proporzionalità e del principio di precauzione e in considerazione delle disposizioni comunitarie applicabili nei settori nei quali si fa riferimento alle contaminazioni accidentali dei prodotti agro‑alimentari con indicazione dei relativi limiti di tolleranza, debba ritenersi che una contaminazione accidentale pari allo 0,1% e comunque non superiore allo 0,5% consistente in frammenti ossei di mammiferi riscontrati in un quantitativo di farina di pesce destinata alla produzione di mangimi per animali diversi dai ruminanti, sia tale da legittimare l’adozione di una drastica sanzione come quella della distruzione integrale della predetta farina di pesce.

3) Se la pretesa di escludere qualunque limite di tolleranza con riferimento alla presenza delle sostanze indicate nei precedenti quesiti, possa equivalere all’introduzione di una norma tecnica ai sensi della direttiva (...) 83/189 (...) che avrebbe dovuto essere notificata preventivamente alla Commissione europea.

4) Se le disposizioni contenute negli artt. 28 e 30 del Trattato CE in tema di libera circolazione delle merci applicabili alla Norvegia in base agli artt. 8‑16 dell’[accordo SEE], con riferimento alle disposizioni contenute nella decisione (...) 2000/766 e nella decisione (...) 2001/9 sopra citate nel quesito n. 1, debbano essere interpretate in modo da escludere che uno Stato membro possa imporre l’osservanza di una tolleranza zero in un’ipotesi uguale a quella descritta nei precedenti quesiti nn. 1 e 2».

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

Sul diritto applicabile

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima, seconda e quarta questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulla terza questione

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Treviso con ordinanza 26 giugno 2002, dichiara:

1) L’art. 2, n. 2, primo trattino, della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali nell’alimentazione degli animali, e l’art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l’attuazione della decisione 2000/766, in collegamento con le altre norme comunitarie dalle quali le predette disposizioni derivano, devono essere interpretati nel senso che non ammettono la presenza, neanche accidentale, di altre sostanze non autorizzate nella farina di pesce utilizzata nella produzione di mangimi destinati ad animali diversi dai ruminanti e che non accordano agli operatori economici alcun limite di tolleranza. La distruzione delle partite di farina contaminate è una misura preventiva prevista dall’art. 3, n. 1, della decisione 2000/766.

2) L’art. 13 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che non osta alle decisioni 2000/766 e 2001/9.

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