Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1º aprile 2004.

Priimta 2004-04-01 · ECLI:EU:C:2004:210 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV

Byla
C-263/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-04-01
ECLI
ECLI:EU:C:2004:210
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasC. GulmannTeisėjasJ. N. Cunha RodriguesTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasF. MackenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasF. G. JacobsKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-263/02 P,

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dai sigg. T. van Rijn e A. Bordes, en qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 3 maggio 2002 nella causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II‑2365),

procedimento in cui l'altra parte è:

Jégo-Quéré e C ie SA , rappresentata dai sigg. A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, abogados,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. C. Gulmann (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 22 maggio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del

10 luglio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia e sentenza impugnata

«44 Si deve a tal proposito rammentare che, oltre al ricorso di annullamento, sussistono altri due mezzi di tutela giurisdizionale che permettono ad un singolo di adire il giudice comunitario, unico competente a tal fine, per far accertare l’illegittimità di un atto comunitario, ossia l’azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, in conformità all’art. 234 CE, ed il ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità previst[o] agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

45 Tuttavia, quanto all’azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte in conformità all’art. 234 CE, deve sottolinearsi che, in un caso come quello in esame, non esistono provvedimenti di esecuzione sulla base dei quali proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali. Il fatto che un singolo pregiudicato da un provvedimento comunitario possa contestarne la validità dinanzi ai giudici nazionali, violando le disposizioni contenute nel provvedimento stesso ed eccependo l’illegittimità di tali disposizioni in un procedimento giurisdizionale avviato nei suoi confronti, non gli offre una tutela giurisdizionale adeguata. Infatti, non si può chiedere ai singoli di violare la legge per avere accesso alla tutela giurisdizionale (v. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs 21 marzo 2002, nella causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio [sentenza 25 luglio 2002], Racc. pag. I‑6677, punto 43).

46 Il mezzo dell’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità non fornisce, in un caso come quello in esame, una soluzione soddisfacente per gli interessi del singolo. Tale azione non può infatti condurre all’eliminazione dall’ordinamento giuridico comunitario di un atto pur dichiarato, in ipotesi, illegittimo. Presupponendo il verificarsi di un danno cagionato direttamente dall’applicazione dell’atto controverso, essa è soggetta a condizioni di ricevibilità e di merito diverse da quelle che valgono per il ricorso di annullamento e quindi non pone il giudice comunitario in condizione di esercitare, in tutta la sua ampiezza, il controllo di legittimità che esso ha il compito di esercitare. In particolare, qualora un provvedimento di portata generale, come le disposizioni impugnate nel caso di specie, è contestato nell’ambito di un’azione del genere, il controllo esercitato dal giudice comunitario non si estende a tutti gli elementi atti ad incidere sulla legittimità di tale misura, ma si limita a sanzionare le violazioni gravi e manifeste di norme giuridiche dirette a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 41‑43; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2001, causa T‑155/99, Dieckmann & Hansen/Commissione, Racc. pag. II‑3143, punti 42 e 43; v. altresì, per un caso di violazione non grave e manifesta, sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑3061, punti 18 e 19, e, per un caso in cui la norma fatta valere non è diretta a conferire diritti ai singoli, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3597, punto 43).

47 Sulla base di quanto precede, è giocoforza concludere che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall’altro, non possono più essere considerati, alla luce degli artt. 6 e 13 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, idonei a garantire ai singoli un diritto di azione effettivo che permetta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie di portata generale direttamente incidenti sulla loro [situazione] giuridica.

48 Certo, una simile circostanza non può autorizzare una modifica del sistema dei rimedi giurisdizionali e dei procedimenti stabilito dal Trattato e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato della legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisf[i] le condizioni prescritte dall’art. 230, quarto comma, CE [v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C‑300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores e a./Consiglio, Racc. pag. I‑8797, punto 37].

49 Si deve tuttavia sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni presentate nella causa Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (citate al precedente punto 45, paragrafo 59), nessun motivo [imperativo] consente di sostenere che la nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE comporti l’obbligo [che] un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale [sia] identificato alla stessa stregua di un destinatario.

50 Di conseguenza, e tenendo conto del fatto che il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenza Les Verts/Parlamento, citata al precedente punto 41, punto 23), si deve riconsiderare l’interpretazione restrittiva, sinora adottata, della nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

51 Alla luce di quanto precede, e al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua [situazione] giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Considerazioni relative al numero ed alla situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non sono al riguardo pertinenti.

52 Nel caso di specie, la società Jégo‑Quéré si vede effettivamente imporre obblighi dalle disposizioni impugnate. Infatti la ricorrente, le cui navi rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento, esercita attività di pesca in una delle aree in cui le attività di pesca sono soggette, in forza delle disposizioni impugnate, ad obblighi precisi quanto alle dimensioni di maglia delle reti da utilizzare.

53 Ne discende che la ricorrente è individualmente interessata dalle disposizioni impugnate.

54 Dato che la ricorrente è anche direttamente interessata dalle disposizioni impugnate (v. precedente punto 26), si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e disporre la prosecuzione del procedimento».

Ricorso dinanzi alla Corte

Sulla ricevibilità del ricorso

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul ricorso incidentale

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2002, causa T‑177/01, Jégo‑Quéré/Commissione, è annullata.

2) Il ricorso proposto dalla Jégo‑Quéré e C ie SA diretto all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca, è irricevibile.

3) La Jégo‑Quéré e C ie SA è condannata alle spese relative ai due gradi di giudizio.

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