Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2004.

Priimta 2004-07-15 · ECLI:EU:C:2004:443 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-37/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-07-15
ECLI
ECLI:EU:C:2004:443
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjas · pranešėjasR. SchintgenTeisėjasF. MackenTeisėjasN. ColnericTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasC. Stix-HacklKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nelle cause riunite C-37/02 e C-38/02

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nelle cause innanzi ad esso pendenti tra

Di Lenardo Adriano Srl (causa C-37/02),

Dilexport Srl (causa C-38/02)

e

Ministero del Commercio con l'Estero ,

domande vertenti sulla validità degli artt 1, 3, 4, 5, 6 e 31 del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

sentite le osservazioni orali della Di Lenardo Adriano Srl e della Dilexport Srl, rappresentate dagli avv.ti A. Bozzi, C. Gatti e B. Telchini, e della Commissione, rappresentata dal sig. L. Visaggio, in qualità di agente, all'udienza del 20 novembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del

20 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto giuridico

Il regolamento n. 404/93 nella sua versione iniziale

«Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori di cui al paragrafo 1 (...), ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici».
«considerando che, per rispettare i suddetti obiettivi tenendo nel contempo conto delle peculiarità della commercializzazione delle banane, il contingente tariffario deve essere gestito effettuando una distinzione tra operatori che hanno in precedenza commercializzato banane dei paesi terzi e banane ACP non tradizionali, da un lato, e operatori che hanno in precedenza commercializzato banane prodotte nella Comunità e banane ACP tradizionali, dall’altro, riservando un quantitativo disponibile per i nuovi operatori che hanno recentemente intrapreso o che intraprenderanno un’attività commerciale in questo settore;

considerando che, per non perturbare le attuali relazioni commerciali pur consentendo una certa evoluzione delle strutture di commercializzazione, il rilascio dei certificati d’importazione per ciascun operatore, distinti in base alle categorie summenzionate, deve essere effettuato tenendo conto del quantitativo medio di banane commercializzate da quest’ultimo nel corso dei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati statistici;

considerando che, nell’adottare i criteri complementari ai quali devono attenersi gli operatori, la Commissione seguirà il principio del rilascio dei certificati alle persone fisiche o giuridiche che si sono assunte il rischio commerciale della commercializzazione delle banane e rispetterà l’esigenza di evitare di perturbare le normali relazioni commerciali tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione;

considerando che, tenuto conto delle strutture di commercializzazione, il censimento degli operatori e la definizione dei quantitativi commercializzati da utilizzare come riferimento per il rilascio dei certificati devono essere effettuati dagli Stati membri in base a modalità e criteri adottati dalla Commissione».

Il regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98

«(…)

Ai fini del presente titolo, si intende per:

1) “importazioni tradizionali dai paesi ACP” le importazioni nella Comunità, di banane originarie degli Stati elencati nell’allegato, limitatamente ad un volume annuo di 857 700 tonnellate (peso netto); tali banane sono denominate “banane ACP tradizionali”;

2) “importazioni non tradizionali dai paesi ACP” le importazioni nella Comunità di banane originarie degli Stati ACP, i quali non rientrano nella definizione di cui al punto 1); tali banane sono denominate “banane ACP non tradizionali”;

3) “importazioni dagli Stati terzi non ACP” le banane importate nella Comunità, originarie di Stati terzi diversi dagli Stati ACP; tali banane sono denominate “banane di Stati terzi”».

«Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, “operatore tradizionale” è l’agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento della sua registrazione a norma dell’articolo 5, il quale, operando in proprio, ha effettivamente importato, durante un periodo di riferimento, un quantitativo minimo di banane originarie di paesi terzi o di paesi ACP in vista della successiva commercializzazione sul mercato comunitario.

Il quantitativo minimo di cui al primo comma è di 100 tonnellate in uno qualsiasi degli anni del periodo di riferimento. Il quantitativo minimo è di 20 tonnellate se l’importazione riguarda unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm.

Articolo 4

«Ai fini del presente regolamento operatore nuovo arrivato, ai fini dell’importazione nell’ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, è l’agente economico stabilito nella Comunità al momento della sua registrazione e in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercizio di un’attività commerciale come importatore nel settore degli ortofrutticoli freschi dei capitoli 7 e 8, come pure dei prodotti del capitolo 9 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune qualora abbia effettuato anche importazioni dei prodotti suddetti dei capitoli 7 e 8, per proprio conto e a titolo autonomo, durante uno dei tre anni immediatamente precedenti l’anno per il quale è chiesta la registrazione;

b) realizzazione, nell’ambito di tale attività, di importazioni per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 400 000 ECU durante il periodo di cui alla lettera a)».

«Gli Stati membri controllano il rispetto delle disposizioni della presente sezione [dal titolo “Gli operatori nuovi arrivati”].

Verificano in special modo se gli operatori interessati esercitano un’attività d’importazione nel settore indicato all’articolo 7, per proprio conto, come entità economica autonoma quanto alla direzione, al personale e all’esercizio. Qualora vi fossero indizi che dette condizioni potrebbero non essere rispettate, la ricevibilità delle domande di registrazione e di assegnazione annua è subordinata alla presentazione, da parte dell’operatore interessato, di prove ritenute soddisfacenti dall’autorità nazionale competente».

Il regolamento n. 404/93 come modificato dal regolamento n. 216/2001

«La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari “A” e “B” tra i paesi fornitori».
«1. La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (il cosiddetto metodo “tradizionali/nuovi arrivati”) e/o di altri metodi.
«[Quest’ultimo] detta le modalità del regime d’importazione delle banane, sia per le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffar i di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, sia per le importazioni al di fuori di tale ambito».

«Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) “operatore tradizionale” l’agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, stabilito nella Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento, il quale ha acquistato per proprio conto un quantitativo minimo di banane originarie dei paesi terzi presso i produttori, od eventualmente ha realizzato per proprio conto la produzione e quindi la spedizione e la vendita nella Comunità. L’operazione di cui al primo comma è denominata in appresso “importazione primaria”.

Il quantitativo minimo di cui al primo comma è di 250 tonnellate realizzate in uno qualsiasi degli anni del periodo di riferimento. Il quantitativo minimo è di 20 tonnellate se la commercializzazione o l’importazione riguardano unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm;

2) “operatore tradizionale A/B” l’operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di “banane di Stati terzi” e/o di “banane ACP non tradizionali” ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1637/98;

3) “operatore tradizionale C” l’operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di “banane ACP tradizionali” ai sensi della definizione di cui al succitato articolo 16 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1637/98.

Articolo 4

Articolo 5

(…)

Articolo 6

Ai fini del presente regolamento s’intende per “operatore non tradizionale” l’agente economico stabilito nella Comunità al momento della sua registrazione, il quale:

a) abbia esercitato per conto proprio e a titolo autonomo, durante uno dei due anni immediatamente precedenti l’anno per il quale è chiesta la registrazione, un’attività commerciale di importazione nella Comunità di banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19;

b) abbia realizzato, nell’ambito di tale attività, importazioni per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 1 200 000 EUR nel periodo indicato alla lettera a);

c) non disponga di un quantitativo di riferimento come operatore tradizionale nel quadro del contingente tariffario per il quale chiede la registrazione in applicazione dell’articolo 7 e non sia una persona fisica o giuridica legata ad un operatore tradizionale ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1)]».

«1. Ai fini [dell’applicazione delle disposizioni] del titolo II, capitolo 3, del codice [e delle disposizioni] del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se:

a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa;

b) hanno la veste giuridica di associati; (...)

d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra;

e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra;

f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;

g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se; (...)

«Un operatore può essere registrato in un solo Stato membro di sua scelta come operatore non tradizionale per il contingente tariffario A/B e/o il contingente tariffario C.

Un operatore tradizionale per un contingente tariffario può essere registrato come operatore non tradizionale nell’ambito del contingente tariffario per il quale non dispone di un quantitativo di riferimento.

Tuttavia, un operatore tradizionale C può essere registrato come operatore non tradizionale per il contingente tariffario A/B soltanto se fornisce la prova che ha realizzato nel periodo indicato un’attività di importazione di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali per il valore dichiarato in dogana di cui all’articolo 6, lettera b)».

«(3) A norma dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93 la gestione dei contingenti tariffari può essere espletata applicando il metodo che tiene conto delle correnti di scambio tradizionali (metodo detto degli operatori “tradizionali/nuovi arrivati”) oppure altri metodi. Per l’attuazione del nuovo regime a partire dal secondo semestre del 2001 appare opportuno dare accesso ai contingenti tariffari agli operatori tradizionali che abbiano provveduto a spese loro, nel corso di un determinato periodo di riferimento, all’acquisto del prodotto fresco presso i produttori dei paesi terzi oppure alla produzione, alla spedizione e allo scaricamento dei prodotti sul territorio doganale della Comunità. Nel quadro del presente regolamento tali attività sono definite “importazioni primarie ”.

(4) Appare opportuno adottare una definizione uniforme degli operatori tradizionali per tutti i contingenti tariffari e stabilire i rispettivi quantitativi di riferimento alle stesse condizioni, ma distinguendo tra gli operatori [secondo che abbiano] approvvigionato il mercato comunitario con banane originarie dei paesi terzi non ACP oppure con banane ACP non tradizionali, oppure che vi abbiano provveduto con banane ACP tradizionali, nel corso del periodo di riferimento, ai sensi delle definizioni figuranti nell’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93 in vigore prima dell’ultima modifica apportatavi dal regolamento (CE) n. 216/2001. (…)

(6) E’ necessario riservare una parte dei contingenti tariffari agli operatori non tradizionali. Tale parte deve permettere agli operatori che non hanno mai realizzato in precedenza importazioni primarie, nel corso del periodo di riferimento, di proseguire l’attività commerciale e di adeguarsi alle nuove disposizioni, nonché permettere a nuovi operatori di avviare un’attività di importazione in questo settore, favorendo in questo modo una sana concorrenza.

(7) L’esperienza acquisita nel corso di vari anni di applicazione del regime comunitario di importazione delle banane induce a rafforzare i criteri definiti per gli operatori non tradizionali e per l’ammissibilità di nuovi operatori, in modo da evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiose o meramente speculative; in particolare appare opportuno esigere un’esperienza minima nel commercio di importazione di banane fresche (...)».

«Ai fini della definizione delle categorie di operatori e [del]la fissazione dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali è opportuno prendere in considerazione quale periodo di riferimento il triennio 1994-1996, che è l’ultimo triennio per il quale la Commissione dispone di dati sufficientemente verificati in merito alle importazioni primarie. La scelta di tale periodo permette di risolvere un’annosa controversia con alcuni partner commerciali della Comunità. Alla luce dei dati disponibili su cui si è basata la gestione dei contingenti aperti nel 1998 non è necessario richiedere la registrazione degli operatori tradizionali».
«Il regolamento (CE) n. 2362/98 è abrogato a partire dal 1° luglio 2001.

Tuttavia, esso rimane di applicazione per i titoli di importazione rilasciati per l’anno 2001».

Le controversie principali e le questioni pregiudiziali

«1) se gli artt. 1, 3, 4, 5 e 31 del regolamento (CE) n. 896/2001 si pongono in conflitto, o meno, in primis con il Trattato, segnatamente l’art. 7 (ex art. 4) e con le altre norme ovvero i principi insiti nel medesimo Trattato in ordine al principio di separazione di funzioni e competenze tra le istituzioni comunitarie (in particolare Consiglio e Commissione);

2) se gli stessi articoli del regolamento n. 896/2001 sono in conflitto con il principio di irretroattività delle leggi e con i connessi principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto;

3) se le medesime disposizioni del regolamento n. 896/2001 sono in contrasto con il regolamento (CE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404 (e successive modificazioni e integrazioni), in particolare con l’art. 20 di tale regolamento;

4) in caso di risposta negativa ai precedenti quesiti, si chiede alla Corte di chiarire se l’art. 6 del menzionato regolamento della Commissione, in particolare la disposizione contemplata nella lettera c), nell’impedire ai soggetti che sono legati ad operatori tradizionali di essere ammessi alla ripartizione del contingente tariffario anche quali “operatori non tradizionali”, si ponga in contrasto con il diritto fondamentale all’esercizio dell’attività professionale, sub specie di libertà di impresa».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime tre questioni

Sui limiti del potere di esecuzione conferito alla Commissione

Sui principi di irretroattività, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto

Sulla quarta questione

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanze 16 gennaio 2002, dichiara:

Dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, lett. c), e 31 del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime d’importazione delle banane nella Comunità.

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